Riferimenti normativi: Art.624-bis c.p.
Focus: Il furto commesso nelle parti condominiali comuni ed il furto commesso nelle abitazioni sono equiparabili anche se il fatto risulti di lieve entità? La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art.624-bis c.p. sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, si è pronunciata sulla questione con la sentenza n.193 del 22.12.2025.
Principi generali: In generale, ai sensi dell'art.1117 c.c., gli spazi comuni dell'edificio condominiale, quali androne, scale e pianerottoli, sono considerati come pertinenze funzionalmente connesse alle singole abitazioni, a meno che il regolamento contrattuale non stabilisca diversamente. L'art.624-bis c.p. prevede una tutela penale rafforzata per il furto in abitazione rispetto al furto semplice di cui all'art.624 c.p. Infatti, l'art.624 c.p. dispone che "chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola, per trarne profitto, è punito con reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 154 a 516 euro", mentre l'art.624-bis c.p. stabilisce che "chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri,mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500".
Nel caso di specie un soggetto era stato fermato dopo essersi impossessato di una scatola contenente anticaglie, del complessivo valore di euro 500,00, che il proprietario aveva momentaneamente depositato nell'androne dell'edificio condominiale ove risiedeva. Conseguentemente si era instaurato nei suoi confronti un giudizio penale, dinanzi al Tribunale ordinario di Firenze, nel quale era imputato per furto in abitazione. Nel reato di furto in abitazione, di cui all'art.624-bis c.p., la condotta incriminata si manifesta «mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa». Nel caso di specie, invece, la condotta furtiva era stata posta in essere nell'androne di un edificio condominiale. Era applicabile, comunque, l'art.624-bis c.p.? Il giudice penale ha osservato che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che gli spazi comuni di un edificio condominiale costituiscono pertinenze di un «luogo di privata dimora». Ha, inoltre, precisato che la ratio della norma incriminatrice è punire la condotta di chi si introduce nell'altrui «privata dimora» con sanzioni più gravi di quelle previste per il furto semplice. Tuttavia, "vi sarebbe un'evidente differenza tra le pertinenze delle proprietà individuali (garage, magazzino degli attrezzi, locale lavanderia) e gli spazi comuni di un edificio condominiale". Ciò in quanto "gli spazi comuni condominiali sono normalmente frequentati da un numero elevato di persone, spesso fra loro sconosciute che accedono all'edificio condominiale, anche per ragioni familiari o lavorative, e, quindi, il livello di sicurezza e riservatezza coessenziale alla nozione di «privata dimora» sarebbe «decisamente ridotto e più prossimo a quello degli spazi pubblici". Di conseguenza, nella specie, sarebbero trattate in modo identico situazioni radicalmente differenti.
Alla luce di quanto esposto il giudice ha sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis del codice penale, relativamente alla parte della norma incriminatrice che violerebbe sia l'art. 3 che l'art. 25, comma 2, della Costituzione, ed, in subordine, l'art.27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la norma non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo <<quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità>>. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.193/2025, depositata il 22 dicembre 2025, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dal giudice remittente confermando la correttezza costituzionale dell'applicazione del reato di furto in abitazione anche agli spazi condominiali comuni e la legittimità del sistema sanzionatorio previsto per tale fattispecie.In particolare, la Corte ha evidenziato che la mancata previsione di attenuanti per "lieve entità" è una scelta del legislatore il quale ha ravvisato nella violazione del domicilio un'offesa assoluta che incide sull'inviolabilità del domicilio e sulla sicurezza dell'abitare, essendo inconcepibile, già sul piano logico, un ingresso lieve nell'abitazione altrui. Di conseguenza, lo stesso ha inteso coerentemente punire con maggiore severità chi, per commettere il furto, si introduce in un luogo abitativo o nelle sue immediate pertinenze accettando il rischio di un contatto diretto con la vittima. In conclusione, tale elemento di pericolosità non si attenua quando il furto avviene in un'area comune del condominio e, quindi, il trattamento sanzionatorio va esteso anche alle parti comuni che svolgono una funzione essenziale di accesso, servizio e protezione delle abitazioni private, fermo restando il potere del giudice di graduare la pena in concreto tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.