E' accaduto che un dirigente scolastico abbia compiuto o sia stato accusato di azioni di mobbing nei confronti del personale scolastico.
E' invece molto più frequente che sia lo stesso dirigente a subire tali condotte da parte del personale, ad esempio da parte dell'Ufficio scolastico regionale di competenza .
A causa di tali azioni , il sindacato dirigenti scuola ha creato apposita email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Anche coloro che non sono iscritti al sindacato possono utilizzarla per segnalare casi di mobbing subiti o di cui si è a conoscenza ed ottenere supporto giuridico e sindacale.
Ma quali sono le condotte mobbizzanti ?
Esse si sostanziano principalmente in:
1.provvedimenti disciplinari infondati;
2.reiterate infondate visite ispettive;
3.reiterate infondate azioni di responsabilità dirigenziale (art. 21 del dlg n. 165/2001).
L'organo competente per attivare e concludere il procedimento disciplinare è l'UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari, che può avere anche composizione monocratica);
le determinazioni finali sono assunte dal Direttore Generale nei casi previsti dall'art. 55, comma 4, del dlg n. 165/2001.
E' importante partire dall'individuazione dei doveri del dirigente scolastico:
1. dlg n. 297/1994;
2.DPR n. 62/2013, con particolare riferimento all'art. 13;
3. CCNL Area V.
Le sanzioni disciplinari previste (art. 27 del CCNL) sono:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 28 (codice disciplinare);
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
Sono inoltre previste, dal d.lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.55-bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.55-sexies, comma 3.
Nel caso di sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza retribuzione, l'Amministrazione deve attivare l'assegno alimentare previsto dall'art. 500 del dlg n. 297/1994.
Sulla base di quanto descritto, gli UPD a volte adottano criteri di valutazione e sanzionatori differenti da caso a caso, per questo che ogni UPD dovrebbe sottostare ad un Regolamento organizzativo e di funzionamento, in cui i comportamenti a rilevanza disciplinare dei dirigenti scolastici fossero maggiormente tipicizzati al fine di ridurre i margini di discrezionalità valutativa dell'UPD.