IMG-20241231-WA0020

Con la sentenza n. 9603 dello scorso 10 marzo, la II sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato erronea la dichiarazione di assenza nel giudizio di appello, in quanto l'interessato non aveva avuto cognizione della fase d'appello, nè aveva avuto alcun rapporto con il secondo difensore di ufficio nominato.

Si è, difatti, precisato che "la nomina di un difensore di fiducia effettuata nella fase delle indagini preliminari con elezione di domicilio presso lo stesso, appare non idonea a dimostrare la volontaria sottrazione alla fase del processo e, quindi, la legittimità della dichiarazione di assenza nel caso in cui sia seguita la rinuncia al mandato e la nomina di un difensore di ufficio che non risulti avere instaurato alcun rapporto con l'imputato".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, sia il Tribunale che la Corte di appello di Trento riconoscevano un uomo colpevole del reato di truffa, condannandolo alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed € 1500,00 di multa.

Ricorrendo in Cassazione, l'imputato censurava la decisione evidenziando violazione ed inosservanza degli articoli 178 e 601 c.p.p. posto che l'imputato non aveva avuto alcuna comunicazione della citazione in appello che risultava irregolarmente notificata, in quanto gli avvisi erano stati inviati al difensore già rinunciatario al mandato e che aveva dichiarato di non accettare l'elezione di domicilio e, successivamente, ad altri difensori nominati di ufficio.

La Cassazione condivide le doglianze formulate. 

 Gli Ermellini ricordano che la nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, cui sia seguita la rinuncia al mandato non comunicata dal professionista antecedentemente all'inizio del processo, non costituisce indice della sua effettiva conoscenza da parte dell'imputato, nel caso in cui ne sia stata dichiarata l'assenza a norma dell'art. 420 bis c.p.p., nella formulazione antecedente alla riscrittura operata dall'art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2002, posto che la mancata partecipazione del predetto è ascrivibile, non alla sua negligenza informativa, ma al comportamento del difensore.

D'altra parte, le Sezioni Unite hanno avuto modo di dichiarare che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

Sulla base di tali principi, si ritiene che la nomina di un difensore di fiducia effettuata nella fase delle indagini preliminari con elezione di domicilio presso lo stesso, appare non idonea a dimostrare la volontaria sottrazione alla fase del processo e, quindi, la legittimità della dichiarazione di assenza nel caso in cui sia seguita la rinuncia al mandato e la nomina di un difensore di ufficio che non risulti avere instaurato alcun rapporto con l'imputato.

In relazione al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la dichiarazione di assenza in grado di appello non appare essere stata disposta legittimamente sussistendo plurimi elementi per ritenere che il ricorrente non fosse a conoscenza del processo di secondo grado.

Nel corso del giudizio, infatti, il ricorrente aveva dimostrato che :

- la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello era avvenuta presso il difensore di fiducia domiciliatario il quale, nel rinunciare al mandato già prima della celebrazione del giudizio di primo grado, aveva anche  comunicato all'autorità procedente di non accettare l'elezione di domicilio presso il proprio studio e di rifiutare ogni ulteriore notifica;

-l'interessato non aveva avuto cognizione della fase d'appello, non risultando eseguita la notificazione del decreto di citazione per quel grado in un domicilio a lui riferibile;

-l'imputato non aveva avuto alcun rapporto con il secondo difensore di ufficio nominato come risultante dalla stessa dichiarazione sottoscritta del suddetto difensore.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso e dichiara la nullità del giudizio di appello.