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Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/?s=show

Il desiderio di pubblicizzare la propria attività mostrandola sui social sotto aspetti che la facciano apparire più prestigiosa e/o attrattiva per la clientela non deve essere realizzato attraverso la pubblicazione di contenuti che, in realtà, finiscono per rappresentare l'esercizio della professione forense in maniera distorta e poco dignitosa. È quanto emerge dalla sentenza n. 242 del 3 giugno 2026, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la sanzione della sospensione di un avvocato per aver assunto, sui social media e nel corso di interviste rilasciate alla stampa, al web e alle televisioni, un contegno lesivo dei doveri di decoro, probità, dignità e correttezza, nonché delle norme sulla riservatezza e sull'accaparramento della clientela.

Vediamo quali sono state le condotte che hanno destato biasimo e indignazione.

Il procedimento disciplinare

Al termine di un procedimento disciplinare, seguito a diverse segnalazioni, il CDD ha sanzionato con la sospensione per 15 mesi un avvocato per aver tenuto una serie di condotte ritenute fortemente lesive dei doveri di dignità, decoro e probità, nonché suscettibili di fornire alla collettività un'immagine distorta e irreale dell'avvocatura, con contestuale perdita di credibilità della categoria.

Le condotte contestate sono consistite:

  • nella pubblicazione di fotografie e video contenenti immagini del tutto inconferenti con l'attività professionale e volutamente accattivanti (tra le quali, ad esempio, scatti ritraenti immagini del tempo libero atte a destare attrazione fisica, con esposizione del proprio corpo; l'immagine con la toga utilizzata come un indumento qualsiasi per realizzare un'immagine erotica; ancora, l'immagine in bagno, in nudo quasi integrale, fra codici e personal computer, con la didascalia: "E poi dite che non lavoro mai"; la foto in posa inginocchiata sotto la scrivania del titolare dello studio, con la didascalia: "Tranquilli, mi era solo caduta la Montblanc");


  • nella comunicazione pubblicitaria resa sui social, ritenuta ingannevole e autocelebrativa, finalizzata a rappresentare un'immagine di particolare successo professionale ed economico, con finalità attrattive della clientela;
  • nella rappresentazione della professione forense come "uno show", tanto da simulare un'intervista con una finta vittima di violenza;
  • nella diffusione sui social e ai giornalisti di atti e informazioni relativi a procedimenti disciplinari che la riguardavano o promossi dallo stesso legale nei confronti dei membri del COA, nei quali venivano banalizzati e derisi i ruoli e le funzioni, violando il dovere di collaborare con le istituzioni forensi.

Ebbene, a parere del CDD, tali immagini, lungi dal rappresentare una modalità di libera espressione delle proprie opinioni, risultano, invece, lesive non solo della propria reputazione, ma anche del prestigio sociale della classe forense, la quale, tradizionalmente e comunemente, è espressione di serietà nell'espletamento della fondamentale e delicata funzione di difesa del cittadino.

L'incolpato ha impugnato la decisione del CDD chiedendo il proscioglimento dai fatti addebitati e, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva. In particolare, secondo l'incolpato: 1) il CDD avrebbe voluto condannare l'uso dei nuovi mezzi di comunicazione da parte dell'avvocato, quali i social network, che ormai costituiscono espressione della personalità e della quotidianità dell'individuo, solo perché l'agente è un avvocato; 2) le immagini diffuse non potrebbero considerarsi lesive dell'affidamento dei terzi nell'Avvocatura, non potendo un'immagine sexy o provocatoria far dubitare della preparazione tecnica di un professionista.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense 

Nel merito, il Consiglio Nazionale Forense ha condiviso la valutazione del CDD, ritenendo che le immagini che ritraevano l'avvocato con la toga e quelle a contenuto "sexy" fossero idonee a offrire una rappresentazione distorta e poco dignitosa dell'esercizio della professione forense.

 Ciò in quanto l'appartenenza a una categoria professionale di rilevanza costituzionale sottopone l'avvocato al rispetto di canoni di dignità e decoro in ogni ambito della propria vita, soprattutto ove questi vengano associati all'esercizio della propria professione. È naturale, quindi, che elementi come il nome scelto per identificare i diversi profili social, la descrizione che ne viene offerta, l'utilizzo sugli stessi di immagini della toga e dei codici, nonché i riferimenti alle giornate di lavoro, siano senza dubbio suscettibili di associare il tenore e lo stile di vita dell'avvocato alla professione svolta.

Al riguardo, il giudice della disciplina ha chiarito che non è da biasimare la volontà di emergere e farsi notare, attraverso i contenuti social, tra i tanti professionisti che esercitano la professione, in quanto il diritto di rappresentare sé stessi liberamente è garantito all'avvocato anche online. Tuttavia, in considerazione dell'importanza della categoria professionale di appartenenza, la libertà d'espressione sui profili social business di tipologia legale deve sempre essere esercitata in modo sobrio e serio, attraverso contegni rispettosi della dignità della professione e del principio di correttezza dell'informazione che, quand'anche sia fornita indirettamente, deve essere sempre dignitosa e decorosa e non deve mai assumere i connotati della pubblicità ingannevole o elogiativa.

In relazione alla diffusione di atti di procedimenti disciplinari e delle accuse ai membri delle istituzioni forensi, il Consiglio ha affermato che il diritto di critica e le asserite esigenze difensive operano nei limiti della continenza, ampiamente travalicati ove si accusino le istituzioni forensi di malaffare e abuso delle funzioni.

Quanto al profilo sanzionatorio, il Consiglio ha evidenziato la necessità di rideterminare la sanzione in considerazione di alcune condotte relative a profili non specificamente contestati e dell'assenza di precedenti disciplinari nonché della giovane età dell'incolpato, che rilevano in termini di mancanza di esperienza e di piena consapevolezza degli avvenimenti e dei comportamenti da tenere.

Per questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense, pur confermando la responsabilità dell'incolpato, ha ridotto la sanzione a sei mesi di sospensione.

Considerazioni finali

La pronuncia fa riflettere sui limiti della libertà di espressione dell'avvocato sui social network e sulla rilevanza deontologica della comunicazione della propria immagine professionale. In particolare, l'importanza della pronuncia risiede nel chiarire che la libertà dell'avvocato di comunicare e promuovere la propria immagine attraverso i social network non può tradursi in modalità e contenuti che finiscano per svilire la funzione forense e comprometterne il prestigio. Pertanto, è legittimo l'utilizzo dei social e la scelta di un linguaggio comunicativo moderno e accattivante, purché ciò avvenga nel rispetto dei doveri di dignità, decoro e correttezza che devono accompagnare l'avvocato anche nella comunicazione online (ndr).