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Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/ 

Inquadramento normativo: Regolamento del 21 giugno 2024, n. 3, L. n.247/2012; D.M. 144/2015

Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione (art.9 L. n.247/2012).

Acquisizione del titolo da avvocato specialista all'esito di percorsi formativi. Il Consiglio Nazionale Forense ha fornito una definizione dei corsi e scuole di alta formazione facendo riferimento alle scuole e ai i corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione o convegni, seminari e incontri di studio promossi e organizzati dal CNF e dai Consigli dell'Ordine, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative (cfr. Linee Guida per la Formazione specialistica degli avvocati emanate dalla commissione permanente di cui all'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144).

Riguardo al mantenimento del titolo di specialista, il Consiglio ha precisato che l'avvocato deve dimostrare alternativamente

- "di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno" (art.10 D.M. 144 del 2015),

- "di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione" alle condizioni e con le modalità previste dalla medesima disposizione (art.11 D.M. 144 del 2015) (cfr. Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 23 maggio 2025).

Pertanto, anche qualora non siano disponibili corsi di formazione nella materia in cui l'avvocato è specializzato, questi può dimostrare di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato nel settore di specializzazione alle condizioni stabilite nell'art.11 su citato (Consiglio nazionale forense, parere n. 60 del 10 ottobre 2025). 

 Ambito di applicazione. L'avvocato specialista viene inserito nell'elenco di cui all'art. 5 del D.M. 144/2015, compresi coloro che abbiano conseguito il titolo di avvocato specialista

  • sulla base di un dottorato di ricerca
  • o in quanto professori universitari ordinari, anche collocati a riposo.

    Per quanto riguarda gli avvocati specialisti che hanno acquisito il titolo sulla base di un dottorato di ricerca, essi al pari di tutti gli altri professionisti devono procedere a mantenere il titolo accedendo secondo una delle modalità, tra esse alternative, previste dall'art.9 comma 2 D.M. 144 secondo cui "Il consiglio dell'ordine di appartenenza:

    a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;

    b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione";

    Quanto ai professori universitari ordinari, anche collocati a riposo, poiché essi possono ottenere il riconoscimento del titolo senza formalità, non può essere applicata loro la disciplina relativa al mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Inoltre il Consiglio ha affermato la necessità che l'avvocato specialista precisi all'interno della autodichiarazione "di aver provveduto all'informativa scritta ai Clienti" in quanto l'informativa sul trattamento dei dati personali rappresenta per l'avvocato, nei confronti del proprio cliente/assistito, un obbligo di legge previsto dagli artt. 12-14 Regolamento UE n. 679/2916, il quale costituisce un obbligo deontologicamente rilevante che ove non assolto è disciplinarmente sanzionabile. In ogni caso resta fermo l'obbligo di anonimizzazione i dati personali riferibili agli incarichi oggetto di illustrazione nella relazione (Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 23 maggio 2025).

 Il procedimento per ottenere il titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza è di competenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e consta delle seguenti fasi:

  1. l'avvocato che intende conseguire il titolo per comprovata esperienza deve presentare domanda al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza;
  2. il Consiglio dell'Ordine verifica la regolarità della documentazione e la trasmette al Consiglio Nazionale Forense entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione;
  3. il Consiglio dell'Ordine, nel caso in cui la documentazione prodotta dall'istante non sia regolare, può richiedere integrazioni istruttorie. In questo caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso per 10 giorni decorrenti dalla richiesta di integrazione;
  4. il Consiglio dell'Ordine, ai fini della regolarità della domanda, verifica che l'istante: a) abbia maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno otto anni; b) non abbia riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; c) non abbia subìto, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista;
  5. il Consiglio dell'Ordine verifica che l'istante abbia prodotto una relazione relativa agli incarichi computati allegando atti e/o documenti richiamati nella relazione medesima (art.1 Regolamento n.3/2024).