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 Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/

Con sentenza n.360 del 25 novembre 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha precisato l'ambito di operatività del divieto di testimonianza dell'avvocato.

I fatti del procedimento

Un avvocato è stato censurato dal CDD per aver reso testimonianza nel corso del procedimento civile in ordine a circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad esse inerenti.

L'avvocato ha impugnato la decisione del CDD contestando nel merito la sussistenza dell'illecito disciplinare addebitato in quanto a suo dire

  • le questioni sulle quali è stato chiamato a testimoniare non sarebbero mai state tema di discussione con il cliente e quindi conosciute in ragione del mandato;
  • la causa civile in cui è stato sentito come testimone non riguardava l'incarico professionale intercorso con il suo cliente.

La decisione del Consiglio nazionale Forense

Il Consiglio ha rilevato che lo stesso incolpato ha espressamente ammesso di aver appreso l'informazione oggetto di testimonianza per il fatto di essere stato l'avvocato del suo cliente, il quale gli avrebbe raccontato tale informazione come una curiosità. Ebbene, a parere del Consiglio, il comportamento del ricorrente comporta la violazione della disposizione di cui all'art. 51 del cdf a norma del quale

  • "L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti." (comma 1);
  • "L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi." (comma 2);
  • "Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo." (comma 3);
  • "La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura." (comma 4).

 Al riguardo il Consiglio ha rammentato la consolidata giurisprudenza disciplinare e di legittimità secondo cui "il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale" (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 08 Ottobre 2013). Peraltro, spetta proprio alle regole deontologiche il compito di individuare, a seconda delle varie concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone (Corte cost. n. 215/1997 e Id. 433/2001).

Inoltre, il Consiglio ha rilevato come il divieto deontologico di testimonianza, salve eccezioni, risponde alla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale. 

La fondamentale necessità di garantire il riserbo e il segreto costituisce uno dei diritti e doveri più importanti dell'avvocato e trova applicazione anche nel caso in cui il difensore debba deporre in un processo diverso da quello in cui sia chiamato a testimoniare.

Anche la facoltà di astensione riconosciuta all'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Infatti, la facoltà di astensione dell'avvocato risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, che non devono obbligatoriamente essere portati a conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva (Corte Costituzionale n. 87 del 1997).

Conseguentemente il Consiglio

  • ha precisato l'ambito di operatività del divieto di cui all'art. 51 cdf affermando che esso si applica anche in relazione alla testimonianza da rendersi in un processo diverso da quello nel quale si è difensore e comunque in relazione alle circostanze apprese e inerenti all'attività professionale (anche, in ipotesi, stragiudiziale);
  • ha affermato il diritto del cliente di poter liberamente parlare con il proprio difensore senza temere che possa essere rivelato quanto da lui riferito e senza che possa in contrario affermarsi che nel corso di un colloquio il cliente debba porsi il problema di cosa sia coperto o cosa non sia coperto dal riserbo o segreto ed effettuare una parcellizzazione del suo narrato.

Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata.