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Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10237805

Con provvedimento n. 118 del 26 febbraio 2026 (doc. web n. 10237805), l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito quando la notifica di atti giudiziari all'indirizzo Pec professionale presente sul pubblico elenco INI-PEC costituisce un obbligo per gli avvocati senza incorrere nella violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Il reclamo e l'istruttoria

A seguito di un reclamo il Garante ha accertato che un avvocato, nella propria qualità di difensore e nell'ambito di un recupero di somme per contro della propria cliente, ha inviato all'indirizzo PEC del reclamante, costituito presso il Consiglio dell'Ordine e presente sul pubblico elenco INI-PEC, una diffida ad adempiere e la notifica del decreto ingiuntivo.

La questione coinvolge profili relativi al trattamento dei dati personali posto che i messaggi inviati dall'avvocato riguardavano aspetti privati del tutto scollegati dalla sua attività professionale; laddove la documentazione inviata a un indirizzo PEC non strettamente personale, bensì professionale, relativa cioè alla sua attività, comportava che i dati e le informazioni trasmesse a mezzo notifica potevano essere letti anche da collaboratori e consulenti.

Sebbene per il reclamato l'invio della e-mail sarebbe stato lecito in quanto l'utilizzo della PEC per la comunicazione di corrispondenza professionale e giudiziale/stragiudiziale sarebbe avvenuto in base alla legge, il Garante ha ritenuto che l'invio della notificazione all'indirizzo pec del professionista abbia rappresentato un trattamento illecito dei dati personali del reclamante in quanto privo di idonea base giuridica in violazione delle disposizioni di cui agli art.5, comma 1, lett. a) e 6 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Infatti, il Garante ha rilevato che la notifica è avvenuta in data 31 dicembre 2020, quando non gravava sugli avvocati l'obbligo di effettuare la notifica tramite PEC, in quanto la Legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante "Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali" - così come modificata dal D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 - prevedeva non l'obbligo, ma la sola facoltà per l'avvocato di eseguire notificazioni tramite PEC. Tale facoltà era riconosciuta a condizione che l'indirizzo del destinatario fosse estratto da "pubblici elenchi" (art. 3-bis), come l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che per pacifica giurisprudenza amministrativa e civile costituisce un elenco valido ai fini delle notificazioni telematiche degli atti giudiziari". Pertanto, a parere del Garante, non sussistendo l'obbligo di effettuare la notifica tramite PEC, l'avvocato avrebbe dovuto notificare l'atto a un indirizzo strettamente personale e non professionale del reclamante, al fine di garantire il rispetto dei principi e delle regole in materia di protezione dei dati personali e di evitare che i dati e le informazioni trasmessi potessero essere letti anche da collaboratori e consulenti. 

 Conseguentemente il Garante ha ammonito l'avvocato ai sensi dell'art.58, par. 2, lett. b) GDPR, per aver violato gli articoli 5, comma 1, lett. a), e 6 GDPR. Tuttavia, il Garante non ha ritenuto che sussistessero presupposti per infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 58, par. 2, lett. i) tenuto conto, tra l'altro, che il trattamento illecito dei dati del reclamante è avvenuto nel corso di un'attività volta ad esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento e che la disciplina relativa alla notifica via PEC da parte degli avvocati ha creato non poche difficoltà interpretative.

Considerazioni sulla disciplina attuale

La situazione è cambiata con il D. Lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Legge Cartabia), che modificando l'art.137 c.p.c. e la L. del 21 gennaio 1994, n. 53, ha previsto in tema di procedure di notifica di atti che a far data dal 28 febbraio 2023, l'avvocato è obbligato a tentare la notificazione in proprio, a mezzo PEC e in tutti i casi in cui il destinatario sia titolare di un indirizzo PEC (imprese, professionisti, soggetti che abbiano scelto di avere un domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi).

Inoltre, l'avvocato può rivolgere istanza all'Ufficiale Giudiziario esclusivamente

  • nel caso in cui il destinatario della notifica non abbia l'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC o
  • quando la notificazione non vada a buon fine per cause non imputabili al destinatario.