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 Fonte: https://www.giustizia-amministrativa.it/

Con sentenza n.2776/2025 del 2 aprile 2025 il Consiglio di Stato ha affermato che i servizi legali, sebbene siano sottratti alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente, sono da considerare alla stregua di appalti pubblici, con la conseguenza che anche i contratti di "servizi legali" sono soggetti alla comunicazione CIG, alla vigilanza ANAC e al pagamento del relativo contributo.

I fatti del procedimento

Il Consiglio Nazionale Forense ha impugnato le deliberazioni con cui ANAC (deliberazioni n. 907 del 2018 e n. 584 del 19 dicembre 2023) ha stabilito che per i servizi legali offerti da avvocati del libero foro in favore di pubbliche amministrazioni occorre

a) la comunicazione del CIG (Codice Identificativo Gara);

b) il versamento del contributo ANAC.

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso ritenendo che tali oneri continuano a persistere in base alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) anche per i "contratti esclusi", tra cui i servizi legali.

La sentenza di primo grado è stata appellata dal Consiglio Nazionale Forense a parere del quale, poiché i "patrocini legali" sono contratti di prestazione d'opera professionale, essi sarebbero del tutto "estranei" alla disciplina del codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che

  • la comunicazione CIG non si applicherebbe ai patrocini legali,
  • ANAC non potrebbe svolgere attività di vigilanza nei confronti dei "patrocini legali" né pretendere il versamento del contributo ANAC.

La decisione del Consiglio di Stato

Richiamando la disciplina dei contratti pubblici, il Consiglio di Stato ha rilevato che

  • per contratti pubblici si intendono quei "contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi" (art. 2, comma 1, lettera b), del citato Allegato I.1.);
  • ai fini della stipula dei contratti pubblici, l'art. 3 dell'Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023 prevede due procedure, la procedura di evidenza pubblica e l'affidamento diretto;
  • l'obbligo di "evidenza pubblica" riguarda il procedimento da applicare per individuare il soggetto chiamato a contrarre con la PA., con la conseguenza che qualunque sia la procedura adottata per l'individuazione del contraente (evidenza pubblica o affidamento diretto), il contratto successivamente stipulato deve comunque essere considerato alla stregua di "appalto pubblico" in quanto con esso la PA persegue un "fine pubblico";
  • l'art. 56 del qualifica i "servizi legali" alla stregua di "appalti pubblici" "esclusi" dagli obblighi di "evidenza pubblica";
  • non esiste la categoria dei contratti "estranei", in quanto l'art. 56 del D. Lgs. n. 36/2023 contempla solo la categoria dei contratti "esclusi" ossia quegli appalti pubblici, tra cui anche i servizi legali, che sono sottratti dagli obblighi di evidenza pubblica (affidamento mediante gara);
  • la comunicazione CIG è strumentale al monitoraggio dei flussi finanziari cui è soggetta ogni tipo di transazione che effettua la PA per l'esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara;
  •  sussiste l'esigenza che un'autorità indipendente di settore come l'ANAC verifichi caso per caso che non vi siano abusi o eventuali eccessi circa il ricorso al meccanismo procedimentale dell'affidamento diretto;
  • il potere di vigilanza dell'ANAC è previsto dall'art. 222, comma 3, stesso codice, a norma del quale "l'ANAC (…) vigila sui contratti pubblici (…) nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice";
  • lo stesso art. 222, al comma 12, fa espressamente salvo l'art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, a norma del quale tutto ciò che forma oggetto di vigilanza ANAC deve contestualmente formare oggetto di versamento di contributo, proprio per il funzionamento di ANAC. 

       Pertanto, dalla su richiamata normativa il Collegio ha desunto che:

      1) essendo i contratti di "servizi legali" "appalti pubblici" i cui movimenti finanziari devono formare oggetto di monitoraggio, anch'essi sono soggetti alla comunicazione CIG;

      2) sussiste di una solida base normativa affinché ANAC eserciti il potere di vigilanza sui contratti di servizi legali nonché pretenda il versamento del contributo anche in relazione ai contratti di appalto di servizi legali.

    Per questi motivi, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha ritenuto infondato l'appello del Consiglio Nazionale Forense e l'ha rigettato.