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Scuola, autorefezione durante l'emergenza epidemiologica: soluzione ideale sotto il profilo igienico-sanitario

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Si torna a parlare di consumo a scuola del pasto portato da casa dagli alunni. In punto, i Giudici amministrativi hanno riconosciuto «in capo a ciascun Istituto scolastico una vera e propria potestà organizzativa, nell'ambito delle disposizioni vigenti, relativamente al servizio mensa prestato nei confronti degli allievi e delle loro famiglie; potestà, questa, implicante motivate valutazioni discrezionali in ordine, tra l'altro, alle modalità della relativa prestazione, che possano renderne sicuro ed efficiente lo svolgimento, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e all'esito di un'adeguata istruttoria». Un siffatto bilanciamento, in un contesto come quello attuale di emergenza epidemiologica, deve essere adeguatamente ponderato soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario. Con l'ovvia conseguenza che, in questa contingenza, con particolare attenzione al servizio mensa per gli alunni, il pasto da casa potrebbe risultare al soluzione ideale, passando detto pasto per le mani dei soli genitori.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato con sentenza n. 7640 del 2 dicembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

«Gli appellanti sono genitori di minori iscritti presso l'Istituto resistente, scuola primaria avente un modello scolastico a tempo prolungato di 30 ore, cui si aggiungono quattro rientri pomeridiani obbligatori (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) agevolati dall'istituzione di un servizio mensa e trasporto scuolabus offerti dai Comuni interessati». 

È accaduto che gli appellanti hanno rifiutato il servizio mensa, scegliendo per i propri figli l'autorefezione. L'amministrazione scolastica ha vietato l'esercizio dell'autorefezione.

Così il caso è giunto, dapprima, dinanzi al Tar e successivamente, dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del CdS

Innanzitutto appare opportuno far rilevare che «la ristorazione scolastica:

  • non è soltanto semplice soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali, ma anche educazione e promozione della salute dei bambini, coinvolgente anche i docenti e i genitori attraverso la promozione di abitudini alimentari corrette»;
  • è facoltativa a domanda individuale;
  • è strumentale all'attività scolastica ed è strettamente collegata al diritto all'istruzione.

La vigilanza durante il tempo mensa spetta al personale insegnante, dato che nell'orario obbligatorio è compreso anche quello dedicato alla refezione. 

Si fa rilevare, inoltre, che, alla luce della normativa vigente, la richiesta di consumare individualmente il pasto portato da casa è ammessa purché siano garantite la socializzazione degli alunni, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ma a chi spetta l'organizzazione del servizio mensa? Essa spetta all'amministrazione scolastica che dovrà ponderare adeguatamente le modalità di svolgimento del servizio in questione bilanciando gli interessi contrapposti. Ne discende che, in un periodo come quello che stiamo attraversando, ossia di emergenza epidemiologica, l'Istituto dovrà valutare l'organizzazione che meglio si concilia con l'esigenza di tutela della salute. E secondo il Consiglio di Stato, in questo contesto, la soluzione del pasto da casa appare quella più adeguata sotto il profilo igienico-sanitario dal momento che detto pasto passerebbe per le mani dei soli genitori.

Orbene, tornando al caso in esame, ad avviso dei Giudici amministrativi, in forza delle considerazioni su esposte, la richiesta di autorefezione formulata dai genitori degli alunni minori è legittima: A nulla rilevano le rimostranze dell'istituto, secondo cui non vi sarebbe personale A.T.A. per le mansioni di preparazione e pulizia del locale mensa dal momento che, secondo il Consiglio di Stato, il personale A.T.A. e gli spazi per la mensa, ove sufficienti per coloro che ne utilizzano i servizi, lo saranno anche per chi fa autorefezione.

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici d'appello hanno accolto l'impugnazione formulata dai ricorrenti e hanno annullato i provvedimenti amministrativi impugnati. 

 

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