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Ricorso tributario: non c’è obbligo di allegati corrispondenti tra ricorso e mediazione

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Riferimenti normativi: Art. 17 bis e 22 del D.Lgs. n.546/92

Focus: L'atto introduttivo del processo tributario può contenere una proposta di reclamo/mediazione con la quale il contribuente chiede all'Ente impositore il riesame dell'atto impugnato che si ritiene illegittimo e per il quale si intende presentare ricorso. La Corte di Cassazione con Ordinanza n.23523 del 20/09/2019 si è pronunciata ritenendo valido il ricorso giurisdizionale che contiene documenti ulteriori rispetto a quelli allegati nella fase di reclamo/mediazione.

Principi generali: L'art.17 bis del D.Lgs. n.546/1992, introdotto dall'art. 39 - comma 9 - del D.L. n. 98/2011, convertito con la legge n. 111/2011, nella formulazione originaria, anteriore alla riforma introdotta dal D.Lgs.n.156/2015, prevedeva l'obbligo da parte del contribuente di presentare il reclamo/mediazione all'Ente impositore per gli atti (avvisi di accertamento, iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, dinieghi o revoche di agevolazioni o rigetti di domande di definizione) di valore non superiore a cinquantamila euro, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012. Con ciò si apriva una fase amministrativa e solo decorsi novanta giorni senza che la notifica dell'accoglimento del reclamo o senza la conclusione della mediazione, il reclamo produceva gli effetti del ricorso. Dall'anno 2018, per effetto dell'art. 10 del D.L. n. 50/2017,l'attuale disciplina dell'art.17 bis prevede che il ricorso per le controversie di valore inferiore a 50 mila euro sia anche reclamo che può contenere la proposta di mediazione del contribuente all'ente impositore, individuato tra l'Agenzia delle Entrate, le Regioni, i Comuni, ecc. L'art.17 bis del D.Lgs. n.546/1992 rinvia, poi, all'art.22 dello stesso decreto per le modalità di costituzione in giudizio mediante deposito del fascicolo processuale presso la segreteria della Commissione Tributaria adita.

In particolare, l'art.22 del D.Lgs.n.546/92 dispone, al 4°comma, che il ricorrente << Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia >>. Con riferimento alla formulazione originaria dell'art.17 bis, anteriore alla riforma del 2015, si è dibattuto sulla questione relativa al contenuto necessario dell'istituto di mediazione ed ai suoi rapporti con il contenuto dell'atto di proposizione del ricorso introduttivo in Commissione tributaria. In particolare, si è posto il problema se gli allegati al ricorso devono essere gli stessi di quelli dell'istanza di mediazione.

Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, che si è pronunciata con l'Ordinanza 23523 del 20/09/2019, è stata sottoposta al giudizio di legittimità degli ermellini la violazione e falsa applicazione dell'art.17 bis del D.Lgs.n.546/92, nella sua vecchia formulazione, e dell'art. 22 dello stesso decreto, non essendo stati allegati e prodotti assieme al ricorso introduttivo, depositato in Commissione, gli stessi documenti esibiti nell'istanza di reclamo e mediazione, bensì documenti diversi.

All'origine della controversia la società ricorrente si è trovata di fronte al diniego di un rimborso del credito Iva che aveva maturato nell'anno di imposta 2005. Credito di imposta riportato, peraltro, dalla società nel modello unico 2006, cioè nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della sua estinzione. La società aveva impugnato il diniego di rimborso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, ed, a fronte del rigetto del ricorso dei giudici di prime cure, aveva impugnato la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale la quale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado perché la ricorrente non aveva corredato il reclamo-mediazione con i documenti allegati al ricorso giurisdizionale depositato in Commissione. Di conseguenza, tale sentenza è stata impugnata dalla società dinanzi alla Corte di Cassazione per violazione e falsa applicazione del precitato art.17 bis del D.Lgs.n.546/92. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo di legittimità sollevato dalla parte, perché << nessuna disposizione prevede, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che i documenti che lo corredano, depositati presso la segreteria della commissione tributaria adita, siano anche prodotti con l'istanza di reclamo, presentato all'Ente impositore, ai sensi dell'art.17 bis D.Lgs.n.546/1992, nella versione vigente prima della riforma introdotta dal D.Lgs.n.156/2015 >>I giudici di legittimità, quindi, hanno ritenuto corretta la presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione priva dei documenti indicati come allegati al successivo ricorso.

 

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