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Pubblicità e affissioni esterne: avviso di accertamento e valore probatorio del verbale dei vigili urbani

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Riferimenti normativi: D.Lgs.n.507/93 - L.n.212/2000 - Art.2700 c.c.

Focus: La Commissione Tributaria, in sede contenziosa relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento emesso da un Comune per il recupero dell'imposta sulla pubblicità, può tener conto, ai fini probatori, solo del verbale di sopralluogo dei vigili urbani e non anche della documentazione prodotta dal contribuente?

Principi generali: L'imposta per l'affissione pubblicitaria esterna agli edifici è un'entrata del Comune disciplinata dal D.Lgs. n.507/93 e dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. L'art.1 del D.Lgs. n.507/1993 dispone che "la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate". L'art.7 del medesimo D.Lgs. n.507/93 precisa che la citata imposta è determinata sulla base dei metri quadrati della superficie pubblicitaria ed è dovuta se la stessa è superiore a 5 metri quadrati.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n.1354 del 18 gennaio 2019, si è pronunciata in merito ad un avviso di accertamento emesso da un Comune nei confronti di una società per il recupero a tassazione di un'imposta di pubblicità.

Nel caso di specie, l'imposta si riferiva ad un impianto pubblicitario, composto da due grandi teli, collocato dalla società contribuente sui ponteggi di un cantiere edile, avente ad oggetto il restauro delle facciate di un edificio. Il Comune aveva conteggiato l'imposta, scaturente dall'avviso di accertamento impugnato, sulla base della superficie pubblicitaria telata riportata nel verbale, prodromico all'accertamento, redatto dai vigili urbani a seguito di sopralluogo. La società contribuente, invece, aveva ricevuto il nulla osta alla richiesta di autorizzazione per gli spazi occupati, avanzata alla Sovrintendenza per i beni culturali, nella quale aveva indicato una superficie minore rispetto a quella accertata. 

La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto corretto l'operato dell'amministrazione comunale la quale aveva conteggiato il tributo sulla base del verbale dei vigili urbani. Ciò in quanto, secondo i giudici di merito, la documentazione di minor superficie prodotta dalla società non ha un valore probatorio superiore al verbale redatto dai vigili urbaniI giudici di secondo grado avevano ritenuto che la documentazione della società contribuente non fosse in grado " in termine di valore probatorio" di superare l'accertamento di maggior superficie desumibile nel verbale redatto dai vigili urbani " che hanno provveduto alla misurazione dei teli pubblicitari". 

Nella motivazione della sentenza gli stessi giudici avevano richiamato l'art. 2700 c.c. secondo cui: "L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". La società ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte Suprema perché la superficie dei teli era stata soltanto approssimativamente stimata ma non fatta oggetto di misurazione da parte dei verbalizzanti.

La Corte Suprema, richiamando precedenti pronunce giurisprudenziali in tema di accertamenti tributari, ha ribadito che "il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti. Quindi per contestare tali fatti ènecessaria la proposizione della querela di falso" (Cass. Ord. n.15191/14 ed altre). Tale principio è stato ritenuto applicabile al caso di specie e, non avendo la contribuente proposto querela di falso per il verbale redatto dai vigili urbani, quanto attestato dagli organi verbalizzanti fa fede e, pertanto, il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso della società.

 

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