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Possesso di laurea e dei 24 CFU: non è condizione equipollente all'abilitazione all'insegnamento

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 Ancora una volta si torna a parlare di abilitazione all'insegnamento. La sola laurea unitamente al conseguimento dei 24 crediti formativi universitari (CFU) in settori disciplinari inerenti a materie psico-antro-pedagogiche è sufficiente per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto? E più precisamente il possesso congiunto di diploma di laurea e dei 24 CFU è condizione equipollente all'abilitazione?

Secondo il Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, no. Questo è quanto ha ribadito tale autorità giudiziaria con sentenza del 3 settembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Giudice di merito.

I fatti di causa

La ricorrente, in possesso del diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere unitamente a 24 crediti formativi in settori disciplinari inerenti a materi psico-antro-pedagogiche, lamenta l'illegittimità del D.M. n. 347 del 2017. Secondo tale decreto l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto è consentito ai soli docenti muniti dell'abilitazione. A parere della ricorrente, invece, per accedere a dette graduatorie è sufficiente il possesso congiunto di diploma di laurea e dei 24 CFU in quanto tale condizione sarebbe equipollente all'abilitazione.

Di diverso avviso è il Tribunale adito.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da questa autorità giudiziaria. 

La decisione del Tribunale

La ricorrente chiede, in buona sostanza, la disapplicazione del D.M. n. 347/2017 su menzionato in quanto, a suo dire, questo si porrebbe in contrasto con il suo diritto soggettivo a essere inserita in seconda fascia. Secondo la docente tale atto sarebbe illegittimo in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere. Tale tesi, ad avviso del Tribunale, è infondata in quanto ove si provasse a disapplicare il decreto ministeriale in questione, «come richiesto dalla ricorrente, non rimarrebbe alcuna altra disposizione regolativa dell'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto».

Inoltre, pur a voler prescindere da ciò, in ogni caso, la domanda della ricorrente non troverebbe accoglimento in quanto la normativa vigente non prevede che l'abilitazione sia equipollente al solo possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU.

A tal proposito, si richiama l'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 145/2018, stabilisce che possono accedere al concorso per l'insegnamento tutti coloro che possiedono:

  • «sia laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
  • sia 24 crediti formativi universitari o accademici [...], acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche».

Tale disposizione non fa altro che dettare quelli che sono i requisiti per accedere al concorso per l'insegnamento e non per l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia, per cui occorre sempre la sussistenza del requisito dell'abilitazione. Continuando nell'esame della normativa di riferimento, il D.M. n. 92/2019 prevede, per l'accesso ai corsi specializzati sul sostegno, il possesso dei titolo abilitante unitamente al diploma di laurea e ai 24 CFU. Dal quadro normativo in esame, appare evidente che nessuna norma considera il solo possesso congiunto di laurea e dei CFU condizione equipollente all'abilitazione. Con l'ovvia conseguenza che, anche per tal verso, a parere del Tribunale, non può trovare accoglimento la domanda della ricorrente. Si giungerebbe a siffatta conclusione anche se si richiamasse in punto il diritto comunitario, che, secondo la docente, non subordinerebbe l'accesso ai concorsi per l'insegnamento al possesso del titolo abilitativo. A sostegno di questa tesi, la ricorrente prende in esame l'art. 1, comma 79, della Legge n. 107/2015, «espressione della volontà legislativa di armonizzare il nostro sistema con i principi comunitari» in materia. Orbene, dalla lettura di tale disposizione, ad avviso del Giudice di merito, non emerge che l'abilitazione all'insegnamento sia privata di rilevanza. Infatti, la suddetta norma, invocata dalla stessa ricorrente, prevede che i dirigenti possano «utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso al fine di coprire i posti scoperti nell'istituto scolastico». Appare chiaro che il legislatore, con questa disposizione, abbia voluto imporre ai dirigenti di preferire sempre i docenti abilitati rispetto a quelli privi di titolo valido per l'insegnamento. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, ritenendo infondata la tesi della ricorrente, il Tribunale ha rigettato la domanda da quest'ultima formulata. 

 

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