Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione: applicabilità del mutamento del rito.

Imagoeconomica_1524590

Con sentenza n.927 del 13 gennaio 2022 le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: "Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art.447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art.4 d.lgs. n.150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n.150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art.641 c.p.c." (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Il suddetto principio è stato enunciato dalle sezioni unite nell'ambito di un giudizio nel quale sono state chiamate ad affrontare nuovamente la questione di diritto relativa alla natura di impugnazione o alla natura di ordinario giudizio di cognizione del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo.

Vediamo la questione rimessa al vaglio dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

Con atto di citazione, la ricorrente ha proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione di un immobile. Il Tribunale, dopo aver disposto con ordinanza il passaggio dal rito ordinario al rito speciale, ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché tardiva rispetto al termine stabilito dall'art.641, co.1 c.p.c., considerata la data del deposito in cancelleria dell'atto di citazione erroneamente adoperato dall'opponente, in quanto il decreto ingiuntivo intimato è relativo ad una controversia in materia di locazione, ai sensi dell'art.447-bis c.p.c.

 Proposta impugnazione dinanzi alla Corte d'appello, quest'ultima ha respinto l'appello, in quanto pur ritenendo fondata la questione di diritto attinente alla violazione dell'art.4, co.5, d.lgs. n.150/2011, circa la salvezza degli effetti della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, ha considerato generica la richiesta di riforma della sentenza di primo grado formulata dall'appellante.

Conseguentemente la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione adducendo tre ordini di motivi e la controricorrente ha proposto controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale condizionato.

I motivi di gravame addotti sia dalla ricorrente che dalla controricorrente presuppongono l'esame dei presupposti di applicabilità dell'art.4, co. 5, del d.lgs. n.150/2011 e dell'art.426 c.p.c. in relazione all'art.447-bis c.p.c., nonché dell'operatività del principio di conservazione degli atti ex art.159c.p.c., dell'art.156 c.p.c. e dell'art. 645 c.p.c.

Nel frangente, è stata rilevata la sussistenza di una questione di diritto non decisa in senso univoco da precedenti pronunce della Corte, relativa alla natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo; questione, questa, incidente anche sulla operatività del mutamento del rito ai sensi dell'art.4 d.lgs. n.150/2011.

Così il caso è giunto dinanzi alle Sezioni Unite.

La decisione delle Sezioni Unite.

Con riferimento alla questione relativa agli effetti del mutamento del rito ex art.4 d.lgs. n.150/2011, ordinato nell'ambito di procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo erroneamente introdotto, le Sezioni unite, richiamando i precedenti orientamenti giurisprudenziali, hanno ritenuto fondata l'eccezione di inapplicabilità al caso in esame della disciplina sul mutamento del rito contenuta nell'art.4 d.lgs. n.150/2011 per i seguenti motivi.

In primo luogo, i giudici di legittimità hanno osservato che i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tali sono soggetti al rito speciale di cui all'art.447-bis c.p.c., norma che richiama l'art.426 c.p.c. relativo al passaggio dal rito ordinario ex art.163 e ss. c.p.c. a quello speciale. A parere delle Sezioni unite, invece, "l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 disciplina esclusivamente il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto, e non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt.426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio" (in tal senso, Cass. Sez. n. 23909/2019; Cass. Sez. n. 15722/2019). Ne consegue che, nel caso di specie, il predetto art.4 non trova applicazione.

 In secondo luogo, con riferimento alla questione relativa alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani, mediante atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, le Sezioni unite hanno richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale occorre "procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi [...] ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte (cfr. Cass. Sez. n. 21671/2017; Cass, Sez. n. 27343/2016; Cass. Sez. n. 8014/2009). Sulla base di questo orientamento è stato affermato che "l'errore sulla forma dell'atto introduttivo ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.)" con la conseguenza che nella valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, rileva la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito.

A questo deve aggiungersi che la vicenda processuale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di locazione, irritualmente introdotto con citazione tardivamente depositata, è stata oggetto di pronunce della Corte Costituzionale, nella più recente delle quali, detta autorità ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.426 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt.3, 24 e 111 della Costituzione "nella parte in cui" tale norma "non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento" (Corte Cost. sentenza n.45/2018).

Sulla base di queste argomentazioni le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso principale e incidentale ed enunciato il principio di diritto su citato.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

La lealtà e la correttezza dell'avvocato: quando l...
I forfettari “rimangono” senza fattura elettronica

Cerca nel sito