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Notifica a imputato detenuto

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Con la sentenza in commento, la n. 30745 depositata lo scorso 4 novembre, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema del processo in absentia e della notifica del decreto di citazione a giudizio a imputato detenuto.

La difesa contestava infatti che il ricorrente non aveva potuto partecipare al giudizio non avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale, in quanto eseguita presso il difensore di ufficio – dove aveva eletto domicilio al momento dell'identificazione – e non presso il luogo di detenzione. 

La Corte di Cassazione ha ripercorso tutti i più importanti arresti in tema di notifica a imputato a detenuto precisando tuttavia come nel caso di specie il ricorso fosse infondato.

Le notificazioni all'imputato detenuto devono essere sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio. 

Tuttavia, la Corte ha altresì precisato come in caso di detenzione "per altra causa" si mantenga il regime ordinario delle notifiche – con tanto di elezione di domicilio - qualora lo stato di detenzione non risulti dagli atti poiché l'Autorità Giudiziaria non ha l'obbligo di effettuare ogni volta ricerche a tutto campo. 

Infine, ha ricordato come il codice di procedura penale, nel regolare l'istituto della assenza, individua alcune situazioni da cui discende una presunzione di conoscenza del procedimento, tra le quali v'è  l'elezione di domicilio. In tal senso, il codice pone in capo all'indagato un onere di diligenza, ovvero il dovere di informarsi sull'andamento e sulla progressione del procedimento a suo carico (per il quale ha eletto domicilio). 

Tale onere, tuttavia, si riduce ad una presunzione di conoscenza del processo tale, però, da ammettere prova contraria che deve essere fornita dall'imputato su cui grava l'onere deduttivo e probatorio.

In conclusione, la Corte, mancando tale prospettazione, ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse affetto da genericità e comunque fosse infondato. 

 

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