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Mancato regolare contraddittorio con il terzo chiamato iussu iudicis. Nullità della sentenza d'appello

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 Con ordinanza n.. 22035/2022 del 12/07/2022 la Corte di Cassazione 2° sez. civile, ha affermato nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso nel caso in cui quest'ultima sia stata assunta sull'erroneo postulato della precedente regolare dichiarazione di contumacia dei soggetti non costituiti, nonostante tal mancata instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti processuali sia stata precedentemente rilevata dalla Corte stessa.

(fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo i presupposti logico-giuridici che hanno determinato la decisione dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

L'attore ha adito il Tribunale ex art. 2932 c.c., per mancata conclusione del definitivo in quanto l'immobile oggetto del preliminare è risultato censito al Catasto due volte con due schede diverse.

Il Tribunale dopo aver dichiarato la contumacia della società convenuta e disposto la consulenza tecnica d'ufficio (all'esito della quale l'attore ha rinunciato alla domanda principale ex art. 2932 c.c., insistendo nella domanda subordinata di risarcimento dei danni) ha disposto la chiamata in causa sia del tecnico geometra sia delle P.A. quali soggetti ritenuti dall'attore corresponsabili della complessa situazione catastale.

Costituitesi in giudizio le sole P.A. chiamate in causa, il Tribunale ha condannato al risarcimento dei danni in favore dell'attore sia la società convenuta che i terzi chiamati in solido.

 In sede di gravame, proposto dalle P.A. e costituitesi le eredi dell'attore defunto nelle more del processo di primo grado, la Corte d'Appello ha respinto la domanda di risarcimento danni ritenendo inutilizzabile la C.T.U. sulla cui base è stata ritenuta fondata la domanda risarcitoria in quanto la chiamata in causa dei terzi è stata disposta successivamente sia allo scadere delle memorie istruttorie che all'espletamento della C.T.U. stessa, senza che il Tribunale abbia proceduto alla rinnovazione del contraddittorio in violazione, quindi, del diritto di difesa dei terzi chiamati.

Le eredi dell'attore hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando in particolare che nel caso di litisconsorzio processuale, che si determina a seguito della chiamata in causa disposta nel giudizio di primo grado, la notifica dell'appello a tutte le parti del giudizio di primo grado si impone ai sensi dell'art.331 c.p.c., con conseguente vizio della decisione resa in assenza di integrità del contraddittorio.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema corte ha rilevato che la chiamata in causa di geometra e delle P.A. è stata disposta dal Tribunale ai sensi dell'art.107 c.p.c. Da questa circostanza consegue l'applicazione del principio per cui "la chiamata del terzo iussu iudicis ex art.107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicché, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell'art. 331 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità" (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, n. 9131/2016). 

 La logica conseguenza della mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello è la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; e tale nullità è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità nonché può eccepita anche dalla parte che ha partecipato al giudizio di appello (cfr. (Cass. Sez. 6, Ordinanza n.8790/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8695/2019, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21381/2018)

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno rilevato che nella decisione impugnata è affermato che nel corso del giudizio di gravame è stata dichiarata la contumacia sia della società convenuta che del geometra chiamato in causa; tuttavia ciò non trova riscontro nell'esame diretto dei verbali del giudizio di gravame, dai quali emerge che nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte d'appello, dopo aver concesso alle appellanti un termine per rinnovare la notifica alle suddette parti, ha successivamente disatteso l'istanza delle appellanti di concessione di un ulteriore termine per la notifica, affermando il carattere perentorio ex art.291 c.p.c. del termine già assegnato in precedenza, e riservando alla decisione "ogni questione sul contraddittorio".

Ne consegue, a parere della Suprema Corte, che "la decisione impugnata è stata assunta sull'erroneo postulato della precedente regolare dichiarazione di contumacia dei soggetti non costituiti e, pertanto, senza regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, nonostante tal mancata instaurazione fosse stata precedentemente rilevata dalla Corte medesima".

Sulla base di queste argomentazioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ed ha rinviato il giudizio alla Corte d'Appello in diversa composizione, la quale dovrà anche valutare la natura della domanda proposta dall'originario attore e la scindibilità della medesima. 

 

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