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La cancellazione dei debiti trova le istruzioni

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L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n 2/E del 27 gennaio scorso redatta insieme con l'Ader - Agenzia della riscossione - fornisce i primi chiarimenti sui debiti esattoriali che possono essere annullati e sulle tempistiche dell'annullamento.

I commi da 222 a 230 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023 prevedono un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti per la riscossione e dunque l'annullamento automatico, da effettuare entro la data del 31/03/2023, di tutti i debiti di importo residuo alla data del 31 dicembre 2022 fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2015.

Tale disposizione riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal comma 226

I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura; il limite di 1.000 euro è determinato non con riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei "singoli carichi" contenuti nella stessa.

Ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l'importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 1.000 euro, possono beneficiare tutti dell'annullamento. Potrà accadere pure che all'interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nella cancellazione, in quanto d'importo residuo inferiore alla soglia di 1.000 euro, e carichi esclusi perché d'importo residuo superiore a tale soglia. 

Come disposto dal comma 222, la cancellazione trova applicazione anche con riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate previste dalla Rottamazione-ter - art. 3 D.L. n. 119 del 2018 - o dal Saldo e stralcio - art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - .

Sono espressamente escluse dalla cancellazione, a norma del comma 226:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE;
  • l'IVA riscossa all'importazione.


Meditate contribuenti, meditate. 

 

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