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L'ergastolo ostativo

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Con l'espressione "ergastolo ostativo" la dottrina intende individuare il particolare tipo di regime penitenziario previsto dall'art. 4 bis Ord. Penit. che esclude dall'applicabilità dei benefici penitenziari (liberazione condizionale, lavoro all'esterno, permessi premio, semilibertà) gli autori di reati particolarmente riprovevoli quali i delitti di criminalità organizzata, terrorismo, eversione, ove il soggetto condannato non collabori con la giustizia. Accade dunque che la pena venga scontata interamente in carcere divenendo quindi perpetua.Questo sistema si fonda su una presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto in conseguenza della tipologia e gravità del reato commesso, che sottrae totalmente al giudice il potere di valutare caso per caso l'accesso ai benefici penitenziari.

A seguito della strage di Capaci del 1992, con l'intento di frenare la diffusione del fenomeno della criminalità mafiosa, il D.L. 306/1992, convertito in L. 356/1992, ha inasprito il regime di cui all'art. 4 bis ord. pen. Infatti, in tale occasione è stata introdotto quel particolare trattamento penitenziario definito nel gergo giuridico "ergastolo ostativo"previsto per i soggetti condannati per aver commesso uno o più delitti rientranti tra quelli di prima fascia. La disciplina oggi vigente,  ha disposto nei confronti di tali rei una presunzione legale assoluta di pericolosità sociale, fondata esclusivamente sul titolo di reato commesso, tale da tale da rendere il condannato incompatibile con qualsiasi modalità di risocializzazione extramuraria, salvo il caso in cui egli collabori con la giustizia.

Oggi si è ampliato il catalogo dei reati contenuto dall'art. 4 bis ord. pen., essendo prevista una terza fascia di reati: quelli commessi dai c.d. sex offenders di cui al comma 1 quater.

Si tratta dei reati cosiddetti ostativi, regolati dall'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. L'articolo 4-bis differenzia il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati 'comuni', subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. In particolare l'articolo 4-bis, che disciplina appunto il "divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti", dispone che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia.

La riforma è resa necessaria dal pronunciamento della Consulta che, in un'ordinanza del 2021, ha giudicato incompatibili con la Costituzione le norme che individuano nella collaborazione con la giustizia "l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale", in contrasto con la funzione rieducativa della pena.

Inoltre, la norma è stata bocciata anche dalla Corte di Strasburgo, secondo cui lo Stato non può imporre il carcere a vita ai condannati solo sulla base della loro decisione di non collaborare con la giustizia.

Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza deve accertare altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativaQuanto alla procedura, il giudice deve compiere un'istruttoria prima di decidere. Nel provvedimento con cui decide sulla richiesta di concessione dei benefici, il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza. Per quel che riguarda le condizioni per accedere alla libertà condizionale, vengono aumentati i limiti minimi di pena da scontare prima di poter accedere alla liberazione condizionale: due terzi della pena temporanea e 30 anni per gli ergastolani.

Infine, la decisione sui benefici spetterà in maniera collegiale e non più monocratica al tribunale di sorveglianza, che deciderà sul lavoro esterno e sui permessi premio per i condannati per reati di mafia e terrorismo

Durante l'esame in Aula è stato approvato un emendamento del relatore che esplicita in modo piu' specifico le condizioni per ottenere i benefici per i detenuti sottoposti al regime speciale del 41-bis. In sostanza, tali detenuti potranno chiedere di accedere ai benefici solamente dopo che il provvedimento applicativo del regime speciale di carcerazione sia stato revocato o non prorogato. La pena dell'ergastolo ostativo coincide dunque, per la sua durata, con l'intera vita del condannato: è quella per cui si usa spesso l'espressione "fine pena mai".

 

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