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L’assemblea può impedire a singoli condòmini l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto condominiale?

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Riferimenti normativi: Art.1122 bis c.c.

Focus: Nel caso in cui il singolo condòmino voglia realizzare un impianto fotovoltaico per uso proprio sul tetto comune l'assemblea può negare il permesso? Il Tar Lazio si è pronunciato in materia con la recente sentenza n.15948/2022 pubblicata il 29.11.2022

Principi generali: Ciascun condòmino può usare gli spazi comuni purché non ne modifichi la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso (art.1102 c.c.). Solo un regolamento di condominio, approvato all'unanimità, potrebbe impedire l'uso dell'area comune per l'installazione di un impianto fotovoltaico ma non la delibera assembleare approvata a maggioranza. 

Da ciò si rileva che se per installare l'impianto è necessario modificare una parte comune del condominio, il singolo condòmino deve darne comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico della modifica e le modalità di esecuzione degli interventi (art. 1122 bis c.c.). Di conseguenza, l'amministratore dovrà convocare l'assemblea che valuterà la fattibilità dell'opera. Nell'ambito di tale valutazione la stessa potrà dare indicazioni su come e dove fare l'impianto, prescrivendo, eventualmente, modalità alternative di esecuzione oppure imponendo delle precauzioni per salvaguardare la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell'edificio, ma non potrà negare di utilizzare le parti comuni al fine di installare un sistema fotovoltaico. Tale principio è stato ribadito dal Tar Lazio con la sentenza n.15948/2022 con la quale è stato accolto il ricorso di un privato contro la revoca degli incentivi, disposta nel 2014, dal Gestore per i servizi energetici s.p.a., per un impianto fotovoltaico. In particolare, il Gestore aveva revocato gli incentivi perché riteneva che il tetto dell'edificio non rientrasse nella disponibilità del condòmino, secondo quanto previsto dal regolamento condominiale. 



I giudici si sono pronunciati favorevolmente al condòmino ricorrente richiamando l'art.1122 bis c.c. che consente espressamente ad ogni condòmino di installare "impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell'interessato". Alla luce del suddetta norma, il Tar ha stabilito che << l'assemblea non può negare il permesso ad installare un impianto da fonte di energia rinnovabile a meno che l'intervento comporti modificazioni alle parti comuni. Solo nel caso in cui venga fornita la prova che la posa dei pannelli, ad opera del condòmino, possa ledere il decoro architettonico dell'edificio oppure compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, l'assemblea può intervenire per paralizzare i lavori oppure ordinare lo smantellamento dell'impianto. In assenza di tale elemento ostativo, non si può̀ impedire al singolo condomino di usare il tetto o il lastrico – pur senza autorizzazioni dell'assemblea – per installare l'impianto fotovoltaico>>. 

 

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