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È ammissibile come prova nel giudizio tributario di rinvio la perizia tecnica prodotta dal ricorrente?

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Riferimenti normativi: Art.1, comma 5, D.P.R. n. 441/97- art. 394 c.p.c.

Focus: Nel giudizio tributario di rinvio gli allegati difensivi di contenuto tecnico sono ammissibili come mezzi di prova? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione sent. n.1846 del 20 gennaio 2023.

Il caso: Una società s.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate con cui erano stati recuperati a tassazione, ai fini irpeg, irap ed iva, maggiori ricavi e minori costi deducibili per l'anno d'imposta 2003. I giudizi di primo e di secondo grado si erano conclusi con sentenze favorevoli alla società contribuente.La sentenza d'appello è stata successivamente impugnata dall'Agenzia delle Entrate con ricorso in Cassazione e i giudici di legittimità, cassata la sentenza di secondo grado, hanno disposto il rinvio al giudice di merito per la corretta valutazione delle prove dei presunti maggiori ricavi e dei minori costi deducibili accertati in seguito a verifica fiscale. 

In particolare, sono stati fissati i seguenti principi: le differenze inventariali scaturite dalle indagini sulla consistenza del magazzino effettuate dai verificatori sono fonte di una presunzione legale suscettibile di legittimare la prova di cessioni operate in nero se non debitamente resistita a mezzo delle prove consentite dagli artt.1 e 2 del d.P.R. n.441 del 1997; in tema di prova circa la deducibilità dei costi, non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'impresa, occorrendo una documentazione di supporto da cui ricavare l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, non essendo a tal fine idonea una fattura generica che non consenta di determinare l'oggetto della prestazione in assenza di ogni precisazione circa la natura, quantità e qualità della stessa. La Commissione tributaria regionale, presso la quale la società contribuente ha riassunto il giudizio di rinvio, ha ritenuto infondato il ricorso (in riassunzione) proposto dalla società, rilevando, in applicazione dei principi statuiti dalla Corte di Cassazione, che la società non avesse fornito alcuna prova idonea a vincere la presunzione di cessione e ritenendo inammissibile la relazione tecnica illustrativa delle risultanze contabili, in quanto documento nuovo prodotto solo nel giudizio di rinvio. La C.T.R. ha ritenuto che "la produzione di tale relazione, in quanto documento nuovo e comunque diretto a veicolare nel processo le risultanze di documenti in precedenza non prodotti, era del tutto inammissibile in sede di giudizio di rinvio, tenuto conto di quanto affermato dai Giudici di legittimità e, cioè, che "nel giudizio di rinvio in grado di appello, riassunto a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, si possono produrre nuovi documenti che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore"... 

La società contribuente, quindi, ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando, tra i vari motivi, che la C.T.R era incorsa in errore per avere ritenuto inammissibile la produzione della perizia depositata dalla Società in sede di rinvio e per averne disconosciuto le risultanze (dalle quali emergevano che le asserite differenze inventariali erano riconducibili esclusivamente a meri passaggi interni di merce tra i due magazzini della società) che costituivano la prova della consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà̀, prova idonea a vincere la presunzione di cessione. La Suprema Corte ha respinto i motivi del ricorso ritenendo che la sentenza impugnata era stata resa in applicazione dei principi reiteratamente affermati dalla Corte in materia e, quindi, esente da censura non ravvisandosi le dedotte violazioni di legge. Infatti, la corte di Cassazione, con riferimento al processo tributario, ha statuito che <<nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore>> (cfr. Cass. n. 26108 del 18.10.2018; Cass.n.19424 del 30.09.2015, ribadite, di recente, anche per il rito ordinario, da Cass. n. 27736 del 22/09/2022). Nel caso in esame, come si evince dalla suddetta motivazione, correttamente la C.T.R. ha dichiarato l'inammissibilità della produzione della relazione peritale in quanto meramente veicolativa di prove mai offerte nei precedenti gradi del giudizio. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

 

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