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Difesa in giudizio P.A. e compensi del difensore: senza convenzione, la liquidazione spetta al giudice

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La delibera di giunta comunale con cui viene autorizzato il conferimento dell'incarico a un legale, ai fini della partecipazione del Comune a una controversia giudiziaria, è un atto che ha rilevanza interna all'ente comunale stesso. Ne consegue che tale delibera, sebbene esecutiva,

  • non produce l'effetto di costituire immediatamente il vincolo negoziale; effetto, questo, che viene a determinarsi con il rilascio della procura e la sottoscrizione degli atti difensivi;
  • non necessita dell'indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte.

Pertanto, ove detto atto non sia seguito dalla stipulazione di una convenzione volta a fissare i compensi spettanti al difensore, sarà il giudice a procedere autonomamente alla liquidazione del corrispettivo dell'avvocato in base alle attività comprovate in giudizio.

Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22652 del 19 ottobre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il resistente è un avvocato che ha proposto ricorso per ottenere la liquidazione dei compensi per l'attività di difesa svolta in favore del Comune. 

In buona sostanza, è accaduto che il difensore ha ricevuto l'incarico (conferimento autorizzato dalla delibera di giunta comunale) per assistere l'ente in un giudizio promosso per il risarcimento danni provocati dalla fuoriuscita di liquami dalle condotte fognarie. Tale causa si è conclusa con la condanna del Comune. L'ente comunale ha deciso di prestare acquiescenza alla pronuncia e quindi di non impugnarla. La richiesta di pagamento del compenso del difensore presentata da quest'ultimo al Comune è stata respinta dall'ente in quanto, a parere del Comune, all'avvocato spetterebbe un compenso di importo inferiore, corrispondente alla somma  stanziata in bilancio e calcolata nei minimi tabellari. Il difensore ha agito in giudizio. Il ricorso dell'avvocato è stato accolto.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria adita.

La decisione della SC

Il Comune ritiene che la richiesta del difensore è infondata in quanto quest'ultimo ha diritto al solo importo indicato nella delibera di incarico.

Di diverso avviso sono i Giudici di legittimità. Analizziamo le motivazioni.

Innanzitutto, la Corte di Cassazione parte dall'esame della natura della delibera di giunta con cui è stato autorizzato il conferimento dell'incarico all'avvocato. Tale delibera è un atto meramente interno dell'amministrazione comunale e per, tal verso, la data di adozione di essa non può costituire il perfezionamento del contratto di incarico professionale. 

E ciò in considerazione del fatto che il contratto di incarico può «considerarsi validamente concluso solo con lo scambio contestuale di proposta e accettazione scritte, dato il vincolo di forma ad substantiam che caratterizza i negozi con la pubblica amministrazione, venendo, nello specifico, a coincidere con il rilascio della procura e la sottoscrizione degli atti difensivi». La delibera in questione si qualifica come provvedimento a efficacia interna, avente quale unico destinatario l'organo legittimato a manifestare all'esterno la volontà dell'ente (Cass. 6555/2014; Cass. 24679/2013; Cass. 1167/2013) e non costituisce una deroga alle modalità di perfezionamento del contratto di patrocinio intercorrente tra un avvocato e la pubblica amministrazione, nonostante la sua immediata esecutività. E ciò in quanto il requisito della forma prescritto a pena di nullità è garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, necessario per prevenire eventuali arbitrii e a consentire l'esercizio della funzione di controllo. Per tal verso detto requisito non può essere surrogato dalla deliberazione di conferimento dell'incarico (Cass. 6555/2014; Cass. 24679/2013; Cass. 1167/2013).

A questo deve aggiungersi che questo tipo di delibera, proprio in virtù della sua natura su descritta e dell'incerta incidenza dell'onere economico derivante dalla partecipazione alla controversia giudiziaria, non necessita dell'indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte.

Orbene, tornando al caso di specie, la Corte di Cassazione ritiene che, non sussistendo, nella questione in esame, un accordo sul compenso conforme alle previsioni della deliberazione in esame, sono infondate le doglianze del Comune. Pertanto, i Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di quest'ultimo, confermando la decisione emessa dal giudice del grado del giudizio precedente. 

 

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