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DAD: onere P.A. di provare che la mancanza di elementi valutativi alunno non è imputabile a difficoltà tecnologiche

Compiti

Nel caso di didattica a distanza organizzata a seguito della situazione emergenziale da Covid-19, l'amministrazione scolastica che intende non ammettere un alunno alla classe successiva per impossibilità di valutazione dello stesso a causa della sporadica frequenza dello studente medesimo alle attività didattiche, ha l'onere di provare tale sporadicità. Un onere, questo, che va assolto ove l'amministrazione non intenda far valere la circostanza che la totale mancanza di elementi di valutazione sia imputabile alle difficoltà tecnologiche e di connettività riscontrate dall'alunno nel seguire le lezioni online.

Questo è quanto ha statuito il Tar Puglia con sentenza n. 1253 dell'8ottobre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente è un alunno che ha frequentato il quarto anno scolastico. È accaduto che con verbale di scrutinio, il Consiglio di Classe ha deliberato la sua non ammissione alla classe successiva, tale deliberazione è stata adottata per i seguenti motivi:

  • scadente profitto dell'alunno. Infatti quest'ultimo ha riportato voti insufficienti nelle singole materie di insegnamento;
  • «comportamento non partecipativo alle lezioni;
  • disinteresse manifestato anche per le lezioni a distanza, organizzate dalla scuola sulla base della normativa emergenziale adottata a causa del Covid-19;
  • elevato numero di assenze».

A parere del ricorrente tale deliberazione è viziata in quanto in contrasto con la normativa emergenziale di cui all'O.M. n. 11 del 2016 maggio 2020, Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti", nella parte in cui essa dispone una promozione in deroga, proprio in considerazione della emergenza indotta dalla pandemia da Covid 19».

Così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dall'autorità giudiziaria adita.

La decisione del Tar.

Innanzitutto occorre richiamare la normativa applicabile alle fattispecie in cui occorre formulare un giudizio di non ammissione alla classe successiva dello studente. In particolare, si richiamano le seguenti disposizioni:

  • l'art. 4, co. 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, in virtù del quale sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno conseguito voti non inferiori a sei decimi, sia in merito al comportamento che al profitto;
  • l'art. 4, co. 6, del D.P.R. n. 122 del 2009, secondo cui, laddove un alunno non abbia conseguito la sufficienza in una o più discipline, il giudizio sarà sospeso e, pertanto, non sarà riportato immediatamente un giudizio di non promozione;
  • l'art. 14 co. 7 del D.P.R. n. 122 del 2009 che «prevede, in via generale, un minimum di frequenza scolastica dello studente, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale per la partecipazione allo scrutinio finale».

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Tar precisa che tali disposizioni non possono trovare applicazione al caso di specie e vanno derogate. E ciò in considerazione del fatto che la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi è collocata temporalmente in un periodo governato da un fenomeno del tutto imprevisto e imprevedibile, come la pandemia da Covid-19. In situazioni di questo tipo, ad avviso del Tar, le suddette norme vanno derogate «alla luce delle notevoli difficoltà di apprendimento sopravvenute in un contesto radicalmente mutato, che ha richiesto da parte di tutta l'Istituzione scolastica uno sforzo di adattamento a una realtà in rapidissima evoluzione dinamica e dagli esiti anch'essi imprevedibili sotto ogni profilo della vita di relazione». Ne consegue che il Consiglio di classe, ove non fosse stato in possesso di un elemento valutativo relativo all'alunno per mancata o per sporadicità della frequenza delle lezioni online da parte dell'alunno stesso, avrebbe potuto deliberare la non ammissione alla classe successiva di questi, ma avrebbe dovuto dimostrare che la suddetta mancanza o sporadicità di frequenza non è stata imputabile alle difficoltà tecnologiche e tecniche di connessione. «In difetto di elementi valutativi relativi all'alunno, infatti, riversa l'onere della prova a carico dell'amministrazione scolastica la quale intenda far valere la totale mancanza di elementi di valutazione dovuta non già a difficoltà tecnologiche, quanto a una sporadica frequenza delle attività didattiche da parte dell'alunno valutato». Tornando al caso di specie, la P.A. non ha fornito tale prova e non ha dimostrato l'assenza di problemi tecnici di connessione; dimostrazione, questa, che avrebbe giustificato il motivo per cui, nella deliberazione del Consiglio di classe di non ammissione alla classe successiva, è stata data prevalenza all'elemento del disinteresse dell'alunno alla didattica a distanza, unitamente ad altri parametri di inadeguatezza del suo profitto.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha ritenuto fondato il ricorso dell'alunno e l'ha accolto. 

 

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