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Avvocati: inviare sms di natura interlocutoria al cliente non costituisce illecito deontologico

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L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense [1].

L'invio da parte di un avvocato di messaggi telefonici finalizzati a effettuare comunicazioni al cliente, può costituire violazione dei doveri di decoro e dignità professionale?

Secondo il Consiglio Nazionale forense (CNF), sentenza n. 28 del 20 febbraio 2021, no.

Ma analizziamo nel dettaglio la questione.

I fatti di causa

Il Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) ha disposto nei confronti dell'avvocato ricorrente la sanzione della censura, addebitando a quest'ultimo:

  • la violazione dell'art. 9 codice deontologico forense per avere, nei confronti dell'esponente, inviato via sms richieste di incontro, essendo stato il ricorrente nominato difensore d'ufficio della predetta esponente. 

    A dir di quest'ultima l'avvocato avrebbe, con insistente uso del telefono cellulare, violato i doveri di esercitare l'attività professionale con dignità, probità e decoro da rispettare anche nelle forme e modalità delle informazioni;

  • la richiesta di un compenso manifestamente sproporzionato rispetto alla attività svolta.

Il ricorrente ha impugnato la decisione del CDD e così il caso è giunto dinanzi al CNF.

La decisione del CNF

Innanzitutto occorre far rilevare come la messaggistica è ritenuta ormai una forma di comunicazione immediata e veloce, tanto che gli attuali orientamenti giurisprudenziali, considerano il messaggio quale valida prova nei rapporti contrattuali tra le parti essendo parificabile a un documento informatico che consente la conoscenza della volontà delle parti stesse. Il valore di prova della messaggistica è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 49016/2017, secondo cui i contenuti dei messaggi rappresentano la memorizzazione di fatti storici e quindi sono considerati alla stregua di prova documentale. Alla luce di tale orientamento, ad avviso del CNF, l'uso di messaggi non può costituire in sé violazione dell'art. 9 del codice deontologico forense, configurandosi come una comunicazione che:

  • ha valore legale;
  • fornisce anche una valida prova nel processo.  

Ciò premesso, tornando al caso in questione, ad avviso del CNF, dall'esame dei messaggi inviati dall'avvocato ricorrente all'esponente, non emergono profili che fanno configurare la condotta posta in essere dal professionista come un illecito disciplinare per violazione del decoro e della dignità professionale. E tanto in considerazione del fatto che i messaggi scambiati tra le parti :

  • hanno un tenore meramente interlocutorio;
  • sono limitati e a contenuto squisitamente professionale:
  • sono cessati nel momento in cui l'esponente ha comunicato all'avvocato ricorrente la nomina di un difensore di fiducia.

A parere del CNF, queste evidenze non mettono in luce un comportamento deontologicamente scorretto adottato dal ricorrente. Anzi, il dettato deontologico di cui all'art. 9 su richiamato risulta rispettato, avendo il ricorrente usato modalità e forme che non sono andate in contrasto con i principi di dignità e decoro della professione forense. Alla medesima conclusione si è pervenuto relativamente alla questione della richiesta del compenso formulata all'esponente dall'avvocato. Una richiesta, questa, che il ricorrente ha provveduto successivamente a dimezzare e che, secondo il CNF, da una approfondita disamina dei parametri di cui al DM 55/2014, non risulterebbe essere manifestamente sproporzionata in ragione delle attività svolte e, dunque, risulterebbe essere stata rispettosa dei valori parametrici. Una sproporzione che non sarebbe sussistita neanche se la richiesta fosse rimasta quella originaria e se il ricorrente non avesse provveduto a dimezzarla.

In forza delle argomentazioni sin qui svolte, pertanto, il CNF ha accolto il ricorso dell'avvocato e per l'effetto ha annullato il provvedimento impugnato.

Note

[1] Art. 9 Codice deontologico forense.

 

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