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Atti vandalici in condomìnio

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Riferimenti normativi: Art.635 c.p.- artt.2043-2051 c.c.

Focus: Gli atti vandalici in condomìnio si manifestano spesso non solo attraverso il danneggiamento di beni comuni quali il citofono, il cancello, il portone di ingresso, le cassette postali, l'ascensore, i muri delle scale, ma anche con danni ai beni privati, quali le auto parcheggiate in spazi condominiali. In tal caso chi è tenuto a rispondere dei danni patiti dal privato?

Principi generali: Per valutare la rilevanza penale di determinate condotte si deve tener conto della depenalizzazione di alcuni reati disposta dal legislatore con D.Lgs. n.7 del 15 gennaio 2016 recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili". Il D.Lgs.n.7/2016 ha depenalizzato la condotta che non presenti le caratteristiche del reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635, secondo comma, del codice penale. Quest'ultimo, infatti, considera penalmente rilevante il danneggiamento perpetrato su cose <<esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede>>. Ciò comporta che commettere un atto di danneggiamento in condomìnio assume rilevanza penale solo se la cosa danneggiata è esposta alla pubblica fede, come nel caso delle facciate dell'edificio direttamente prospicenti la pubblica via, i muri di confine tra l'edificio e la pubblica via, i cancelli pedonali e/o carrabili che si inseriscono nei predetti muri, cioè << se si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi, condizione non riscontrabile quando l'effrazione riguardi la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato >> (Cass. 22 settembre 2017 n. 43944). In pratica non è punibile a titolo di danneggiamento in condomìnio chi, ad esempio, si è reso colpevole nell'avere forzato la porta d'ingresso di un'abitazione in quanto << la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione, posta […] all'interno di un condomìnio, …si presume garantita dal controllo del proprietario o, comunque, dalle sue caratteristiche intrinseche, preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi >> (Cass. 22 settembre 2017 n. 43944).

Ciò non toglie, comunque, che l'atto illecito sia punibile esperendo un'ordinaria azione civile di risarcimento del danno affinché l'autore dell'atto vandalico sia condannato al pagamento di una sanzione per l'illecito civile commesso, secondo i parametri previsti dal D.lgs. n. 7/2016 (cioè al pagamento di una somma di denaro compresa tra 100 euro e 8mila euro). Al fine di adire le vie legali, è comunque necessario distinguere tra il danneggiamento di beni comuni, in cui le persone offese dal reato sono tutti i condòmini (salvo il condòmino eventualmente imputato del reato) e il danneggiamento di beni privati, che si trovano all'interno di un condomìnio, in cui la persona offesa è il proprietario esclusivo del bene danneggiato. Per documentare gli atti vandalici, se le recinzioni o le chiusure degli accessi non sono sufficienti, possono essere installati impianti di video sorveglianza sulle parti comuni. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza deve essere adottata con delibera dell'assemblea votata dalla maggioranza degli interventi almeno 500 millesimi.

Tra i maggiori motivi di lite tra i condòmini rientra il danneggiamento di autovetture parcheggiate nei cortili condominiali. Poiché il danneggiamento all'interno di spazi condominiali non è più configurabile come reato è difficile individuare chi è chiamato a risarcire i danni subiti dal proprietario dell'automobile. Si pone, in pratica, il dilemma se la responsabilità ricada sul condomìnio, ex art. 2051 c.c., in quanto responsabilità da cose in custodia, salvo caso fortuito, o se ricada sul singolo condòmino danneggiante, ex art.2043 c.c., in quanto responsabile per fatto doloso o colposo che comporti ad altri un danno ingiusto.

Preliminarmente per poter accertare chi sia il soggetto responsabile del danneggiamento è necessario verificare se esiste un regolamento condominiale approvato dall'assemblea che disciplina il parcheggio all'interno dei cortili condomìniali. Nel caso in cui il cortile condominiale sia adibito a parcheggio delle auto dei condòmini e il danno all'autovettura venga causato dalla incuria in cui versano le parti comuni dell'edificio, ad esempio in caso di distacco e caduta sul tetto dell'auto di un ramo da un albero secco del giardino condominiale, si potrebbe concretizzare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del condomìnio, ma non la responsabilità personale dell'amministratore, a dover rispondere dei danni verso il proprietario del mezzo danneggiato. Quest'ultimo dovrà provare, però, oltre all'ingiusto danno sofferto, che il pregiudizio subito sia conseguenza immediata e diretta della cosa soggetta a custodia. Qualora il condomìnio abbia stipulato una polizza globale fabbricati con garanzia estesa agli atti vandalici in condomìnio, se si verificano sinistri condominiali, l'amministratore dovrà attivarsi per denunciare il sinistro all'assicurazione del condomìnio al fine di manlevare i singoli proprietari da ogni danno conseguente.

Diverso è il caso in cui il cortile condominiale sia arbitrariamente occupato dai condomìni per posteggiare le autovetture senza avere alcun titolo di proprietà esclusiva. In tal caso il condomìnio non essendo responsabile dell'evento non è tenuto al pagamento del danno. Pertanto, se il danno causato all'autovettura non è provocato da una parte comune dell'edificio ma da un comportamento, volontario o involontario di un condòmino, come, ad esempio, in caso di un micro-tamponamento, nel cortile condominiale, tra due autovetture durante le manovre di uscita dai rispettivi box privati, o nel caso di un oggetto caduto sull'auto in cortile, che abbia danneggiato il tetto o il parabrezza, dovrà applicarsi il principio generale di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per cui risponderà del danno il singolo condòmino che l'ha provocato se esso è identificabile. In questo caso non può intervenire l'assicurazione condominiale ma eventualmente solo le polizze che ciascun proprietario può aver sottoscritto per suo conto. In conclusione, il condòmino danneggiato può fare denuncia contro ignoti ed inviare la richiesta di risarcimento danni all'agenzia presso cui ha sottoscritto la polizza rc auto per atti vandalici, cioè un'assicurazione aggiuntiva rispetto alla polizza rca standard che copra i danni causati da azioni dolose.

 

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