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Riferimenti normativi: Art. 1130, comma 6, c.c. - D.Lgs. n. 196/2003 – GDPR Regolamento Unione Europea (UE 2016/679) - D.Lgs. n.101/2018

Focus: La ripresa fatta da privati che vivono in un condomìnio con telecamere dirette sulle parti comuni condominiali per accertare reati viola la privacy?

Principi generali: Per preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni derivante da intrusione di terzi malintenzionati il condomìnio può installare un sistema di videosorveglianza che consiste nell'uso di telecamere che devono riprendere l'area esterna al portone principale dell'edificio o le parti comuni di un edificio condominiale. L'art.1122-ter c.c., in vigore dal 18 giugno 2013, colmando la precedente lacuna normativa, ha disciplinato per la prima volta l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio condominiale, stabilendo che per l'installazione è necessaria la delibera assembleare con «un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio».

Le spese di installazione e manutenzione dell'impianto, non essendovi una specifica disposizione legislativa in materia, secondo la regola generale dell'art.1123 c.c. <<sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salva diversa convenzione>>. L'art. 1130, comma 6 c.c., ha stabilito a carico dell'amministratore l'obbligo di "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente ……… ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio". Ma l'installazione del sistema di videosorveglianza può entrare in conflitto con il diritto alla privacy sia dei condòmini stessi che di terzi. La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 30191/2021 si è pronunciata sulla legittimità dell'uso delle riprese del sistema di videosorveglianza da parte dei privati per accertare reati. Nel caso di specie esaminato dalla Suprema Corte due soggetti erano stati condannati per il reato di atti persecutori commessi in danno dei vicini di casa all'interno di un condomìnio. Gli imputati avevano impugnato la sentenza di condanna della Corte di Appello lamentando, tra l'altro, che le riprese effettuate con la propria videocamera avevano riguardato solo le aree pertinenziali in comproprietà.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi non ammettendo la richiesta generica di rivisitazione del merito della vicenda non supportata da valide argomentazioni inerenti gli atteggiamenti invasivi degli imputati, ma con l'occasione è intervenuta sulla questione della legittimità delle riprese effettuate con le telecamere che riprendono le parti comuni. Essa ha ritenuto che l'uso di telecamere installate all'interno della propria abitazione che riprendono l'area condominiale destinata a parcheggio e il relativo ingresso non integra i reati di cui agli articoli 615 e 615-bis del codice penale. Infatti, "la ripresa delle parti comuni per accertare la commissione di reati di terzi non è un'interferenza illecita nella vita privata degli altri condòmini in quanto l'area condominiale è destinata all'uso indeterminato di persone e quindi non riguarda il domicilio, la privata dimora o le sue appartenenze, di un condòmino. Tali spazi, quindi, sono esclusi dalle tutele delle norme incriminatrici e lo stesso principio è applicabile all'installazione di telecamere che riprendano le scale condominiali ed i pianerottoli, poiché tali ambiti non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti ma sono destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti". Inoltre, la Cassazione, aderendo alla giurisprudenza della stessa corte di legittimità, ha chiarito che le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali (ex art. 234 c.p.p.) ed i relativi fotogrammi, estrapolati dai filmati e inseriti nelle annotazioni di servizio, sono prove legittimamente acquisite e processualmente utilizzabili. Pertanto, secondo i giudici di legittimità, anche quando sia acquisito e utilizzato un filmato effettuato con un cellulare o con un sistema di videosorveglianza, non può essere invocata la normativa sulla privacy (D.Lgs.n.196/2003) per evitare l'utilizzo in giudizio delle videoregistrazioni condominiali.