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Non sussiste l'obbligo indiscriminato per tutti gli scolari di età compresa tra 6 e 12 anni di indossare la mascherina. In punto, infatti, la stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità ha posto condizioni e fornito approfondite indicazioni tali da non poter rendere "misura normale e incondizionata" l'uso del suddetto dispositivo di protezione individuale (DPI) per i minori di anni 12 durante l'intera durata della permanenza in classe.

Questo è quanto ha statuito il Consiglio di Stato con decreto n. 1006 dell'1 marzo 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

La ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore di dodici anni ha agito in giudizio per chiedere la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale avente ad oggetto l'obbligo continuativo di mascherina a scuola per i minori infradodicenni. In buona sostanza, la ricorrente chiede che sia sospeso l'obbligo in questione erga omnes e, in particolare, nei confronti della figlia, avendo accusato, quest'ultima, a causa dell'uso continuativo di tale DPI, difficoltà respiratorie.

Così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria. 

La decisione del CdS

Innanzitutto, i Giudici d'appello fanno rilevare che i verbali del Comitato tecnico scientifico (CTS) non forniscono una risposta univoca in merito all'obbligo indiscriminato della mascherina per gli alunni di età compresa tra i 6 e i 12 anni. E ciò in considerazione del fatto che la stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) ha fornito indicazioni in merito al fatto che l'uso del suddetto DPI non può costituire una misura normale e incondizionata per gli studenti minori di 12 anni durante tutto il periodo di permanenza in classe.

Ciò premesso, secondo il Consiglio di Stato, l'ordinanza impugnata, imponendo l'obbligo continuativo della mascherina, ha male interpretato o ha parzialmente interpretato le predette prescrizioni dell'OMS. Queste, nella loro puntuale specificità:

  • da un lato, sono finalizzate alla tutela dei diritti fondamentali e costituzionali degli alunni infradodicenni, quali il diritto alla salute, la capacità di pieno apprendimento e di sviluppo psicosociale;
  • dall'altro, costituiscono criteri di valutazione che ben eccedono l'ambito dell'azione amministrativa o della valutazione tecnico-scientifica generica, quale emerge, sul tema in esame, dai successivi verbali CTS che la stessa ordinanza considera espressione di motivazione perplessa e non esaustiva.

Quest'interpretazione ha portato alla determinazione di imporre l'obbligo indiscriminato dell'uso della mascherina nei confronti degli alunni infradodicenni. 

Orbene, ad avviso dei Giudici d'appello, sebbene l'ordinanza impugnata sia discutibile, nel caso di specie:

  • la sospensione erga omnes dell'obbligo del DPI in esame non può trovare accoglimento, spettando questa decisione alle competenti autorità emananti, le quali dovranno appurare che scientificamente l'utilizzo continuativo della mascherina da parte di minori infradodicenni non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica degli stessi;
  • la sospensione dell'obbligo in questione può trovare accoglimento solo nei confronti della figlia della ricorrente. E ciò in considerazione del fatto che, risultando provato che quest'ultima ha accusato difficoltà respiratorie connesse all'uso del DPI, appare evidente la necessità, in tal caso, di tutelare il bene primario della vita dell'alunna e dei suoi genitori, quali tutori della potestà genitoriale.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutorietà degli atti impugnati, e in particolare l'obbligo di indossare il DPI per l'intera durata della giornata scolastica nei confronti della minore, figlia della ricorrente.