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Inquadramento normativo: art. 183 Decreto Legge Rilancio

Tax credit vacanze: è un credito, previsto dal Decreto rilancio relativo al periodo d'imposta 2020, usufruibile dai nuclei familiari con basso reddito, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed &breakfast.

A chi spetta: il credito è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro.

Quanto spetta: il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona. 

Quando spetta: il credito può essere fruito per il periodo d'imposta 2020 ed è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Dove può essere speso: il credito è valido per la fruizione dei servizi offerti solo in ambito nazionale da una impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast.

Condizioni: il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. 

Come opera il credito: il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Come opera lo sconto per il fornitore dei servizi: lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. In caso di accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato. All'Agenzia delle entrate è demandato il compito di provvedere al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.