FAQ-Omino-Cravatta

 La Legge di Bilancio 2018 ha modificato la disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni 'qualificate' e 'non qualificate', assoggettando quindi entrambe le tipologie ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale decreto ha rideterminato le percentuali di tassazione dei dividendi di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2 e 68, comma 3 del TUIR.

La tassazione dei dividendi relativi alle partecipazioni qualificate ,percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, viene pertanto assoggettata al regime in precedenza previsto per le sole partecipazioni 'non qualificate'.

Le partecipazioni si considerano 'qualificate' se superano uno dei seguenti limiti, relativi al di diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria o alla percentuale di partecipazione al capitale sociale:

S.p.a. quotate in borsa: partecipazioni superiori al 2% dei voti, oppure superiori al 5% del capitale sociale.

S.p.a. non quotate ed altri soggetti IRES (S.R.L.): partecipazioni superiori al 20% dei voti in assemblea ordinaria o al 25% del capitale sociale;

Società di persone: partecipazioni superiori al 25% del capitale.

Di conseguenza, dal 2018, per i dividendi eventualmente distribuiti nel 2019, valgono le seguenti regole:

1) sui dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa aliquota al 26%;

2) per le società di persone e per le persone fisiche operanti in regime di impresa, tassazione progressiva I.R.PE.F.pari al 58,14% del loro ammontare.

3) Società di capitali ed altri soggetti IRES: base imponibile pari al 5% (ovvero, esenzione del 95%).

La quota di imponibilità è cambiata negli anni, passando dal 40% del 2007, al 49,72% prevista per i periodI 2008 - 2016 ed infine al 58,14% nel 2017.

Il motivo è da ricercare nell'abbassamento dell'aliquota IRES che è stata progressivamente ridotta, dal 33% al 27,50% nel 2008 e dal 27,50% al 24% nel 2017.

Ogni volta che l'aliquota I.RE.S. si riduce aumenta la quota di rilevanza: ciò poiché la normativa di riferimento prevede che la tassazione complessiva debba essere pari all'aliquota marginale I.R.PE.F. .

La nuova normativa prevede, tuttavia, un regime transitorio per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 per i quali si applicano le regole precedenti.

Tale regime transitorio comporta che relativamente alle persone fisiche non imprenditori, fino al 31 dicembre 2022, per i dividendi maturati sino all'esercizio 2017 compreso e distribuite durante il periodo di transitorietà, si dovrà operare nel modo seguente:

il 40% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

il 49,72% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

il 58,14% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

PERIODO IN CUI                                              PERIODO DI IMPOSTA                                   PERCENTUALE

FINO ALL'ESERCIZIO                                                     2007                                                             40%

IN CORSO AL 31 – 12 - 2007


DAL 01.01.2008 al 31.12.2016                             2000 - 2016                                                     49,72 %

Dal 01.01.2017                                                              2017                                                             58,14 %

Ciò vuol dire che le imprese che hanno riserve di utili prodotti in esercizi precedenti debbono valutare attentamente la convenienza di avvalersi della normativa transitoria, procedendo a distribuire gli stessi ai soci, prima del 31 dicembre 2022. Dopo quest'ultima data infatti, tutti i dividendi, senza distinzione alcuna, saranno assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%, indipendentemente dall'esercizio di formazione.

Altro aspetto da sottolineare èla data di deliberazione degli utili da distribuire, posto che la disciplina transitoria parla di "…distribuzioni di dividendi deliberate a partire dal 1° gennaio 2018" nel caso di delibera di distribuzione del dividendo adottata nel 2017 o periodo antecedente, e pagamento nel corso del 2018 od in esercizi successivi, occorrerà applicare il nuovo regime di assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta del 26% sia in relazione alle partecipazioni qualificate che a quelle non qualificate.