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Riferimenti normativi: Artt. 63 - 64 - 70 D. Lgs. n.507/93

Focus: L'onere della prova dell'obbligazione tributaria grava sull'Amministrazione finanziaria, di contro il diritto all'esenzione/riduzione dalla Tarsu deve essere provato dal contribuente. Questo è il principio sancito dalla giurisprudenza secondo cui spetta all'amministrazione Comunale e al concessionario della riscossione provare in giudizio il debito tributario del contribuente. La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del Comune ha considerato dovuta da un condomìnio la Tarsu per l'anno 2006. Il condomìnio è legittimato passivo della Tarsu?

Principi generali: L'Ente di riscossione ha considerato quale presupposto dell'accertamento l'originaria denuncia Tarsu presentata indistintamente per l'intero fabbricato (costituito da appartamenti ad uso residenziale) e la mancanza di una successiva denuncia di variazione, relativa alle singole unità divenute di proprietà esclusiva, in violazione dell'art. 64, comma 4, D.Lgs. n.507/93. Da ciò è scaturita l'iscrizione a ruolo e l'avviso di accertamento Tarsu, anno 2006, emesso nei confronti di un condomìnio dalla società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Comune. Il condomìnio ha impugnato l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, non essendo soggetto l'immobile all'imposizione Tarsu.

I giudici di primo grado hanno emesso una pronuncia favorevole all'ente di riscossione, pronuncia che è stata impugnata in secondo grado, per insufficiente motivazione e per infondatezza della pretesa impositiva a carico del Condomìnio. Il ricorrente ha eccepito di non essere soggetto passivo contemplato dall'art.63 del D.Lgs.n. 507/93 e che i presupposti oggettivi a fondamento della pretesa erano infondati, posto che il Condomìnio ricorrente non produceva rifiuti poiché non disponeva di locali di uso comune o aree scoperte in suo uso esclusivo. 

Il Comune e la società di riscossione, nelle proprie controdeduzioni, hanno evidenziato l'infondatezza delle avverse doglianze circa la legittimazione passiva, tenuto anche conto che la parte non ha dimostrato di aver presentato denunce di variazione, rispetto all'originaria denuncia, circa il soggetto passivo tenuto al pagamento della tassa. A ciò il Condomìnio appellante ha ribadito che la Tarsu era dovuta in relazione ai rifiuti prodotti, mentre nel caso di specie il Condomìnio non produceva rifiuti, non disponendo, peraltro, di spazi autonomi condominiali diversi dalle singole proprietà individuali. Al riguardo ha precisato, altresì, di aver chiesto al Comune di individuare i soggetti tenuti al versamento della tassa, senza tuttavia ottenere chiarimenti, ed ha prodotto sentenze favorevoli pronunciate dalla Commissione tributaria regionale per le diverse annualità 2007 e 2008.

Secondo la Commissione tributaria regionale i giudici di primo grado hanno illegittimamente ritenuto sufficientemente motivato l'atto accertativo non considerando che, invece, lo stesso riportava solo genericamente che la tassa era dovuta dal condomìnio per l'annualità 2006. Inoltre, l'atto accertativo non conteneva alcuna indicazione per chiarire se la tassa si riferiva ad aree condominiali o alle singole unità abitative di proprietà di terzi. La Commissione tributaria adita ha rilevato che la pretesa impositiva, data la carenza di motivazione, non aveva ad oggetto le sole aree condominiali ma l'intero fabbricato, anche se diviso per proprietà esclusiva, e ciò sul presupposto che l'originario proprietario non aveva modificato la denuncia a suo tempo presentata dallo stesso con una successiva denuncia di variazione relativa alle singole unità divenute di proprietà esclusiva. Ma, ad avviso della citata Commissione, l'art.70 -comma1-del D.Lgs.n.507/93 non pone a carico del condomìnio tale onere, ma lo pone, ex art.63, comma 1, a carico dei soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.

Di conseguenza, la Commissione tributaria regionale (sent.n.3312/2019) ha affermato che il condomìnio non era soggetto passivo della tarsu in questione, la quale invece gravava sulle singole unità immobiliari che lo compongono. Infatti, a norma dell'art.63, comma 2, del citato decreto per le parti comuni del condomìnio che possono produrre rifiuti il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art.70, determina la casa aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o degli alloggi in condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni dell'edificio in via esclusiva. Il principio contenuto nella sentenza oggetto di commento, è stato più volte ribadito dai Giudici di legittimità, da ultimo con la sentenza n. 14040 del 23/5/2019. Essa recita testualmente: "in materia di imposta sui rifiuti opera il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, e quindi della presenza di superfici tassabili nel territorio comunale, mentre grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 22130 e 21250 del 2017)." Alla luce di quanto detto, ogniqualvolta l'Amministrazione non dimostri la fonte/fondatezza della pretesa tributaria, quest'ultima deve considerarsi illegittima non potendosi ormai ritenere gli atti emessi come "legittimi per principio".