I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11604 del 14 marzo 2018 hanno stabilito che nel reato di stalking l´aggravante della c.d. relazione affettiva prevista dall´art. 612 bis II comma, si applica anche quando non ci sia stata alcuna convivenza effettiva tra l´autore del reato e la sua vittima.



I Fatti
Era accaduto che l´imputato di vari reati tra cui quello di stalking ex art 612 bis c.p. era stato condannato dal GUP a conclusione del giudizio abbreviato.
Per diversi motivi veniva proposto appello dall´imputato e la Corte di appello - pur riconoscendo colpevole l´imputato - riformava parzialmente la sentenza impugnata in ordine al periodo della commissione del reato stabilendo una rideterminazione in diminuzione della pena inflitta.

Avverso la sentenza emessa dal Giudice di Appello veniva così proposto dalla difesa dell´imputato ricorso per cassazione, affidato ad una pluralità di censure.

Tra queste, col secondo motivo si deduceva, richiamandosi l´art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al reato di atti persecutori di cui al capo a), erronea applicazione dell´art. 612-bis c.p., comma 2, in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto escludere l´aggravante della relazione affettiva, in mancanza di una convivenza presente o passata.



Ragioni della decisione
I giudici della Terza Sezione Penale - mentre hanno ritenuto fondato il primo motivo del ricorso avente ad oggetto la denunciata carenza di motivazione in ordine all´accertato effetto (ansia, paura e sconvolgimento della vita della vittima) della condotta posta in essere dall´autore del reato - hanno rigettato il secondo motivo proposto.

Gli stessi hanno ribadito che con riferimento all´aggravante di cui al secondo comma dell´art. 612 bis non poteva essere condivisa la prospettazione del ricorrente nei termini esposti nel ricorso, allorquando richiamava la disposizione dell´art. 609 ter cp in tema di reato sessuale, facendo un parallelismo sul punto della convivenza con la norma dell´art 612 bis.

Infatti, - hanno affermato i giudici di legittimità - l´esigenza di specificazione "anche senza convivenza" fatta dal legislatore per quel reato, non si ravvisa, invece, per la previsione normativa di cui all´art. 612-bis c.p., comma 2, che prevede l´aggravante del reato di atti persecutori commesso, fra l´altro, da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.



Pertanto, secondo la Corte, pur in mancanza della precisazione normativa sulla configurabilità dell´aggravante, la circostanza aggravante va ugualmente applicata nel reato di stalking a differenza del reato sessuale di cui all´art 609 ter cp anche in mancanza di una effettiva convivenza stabile tra la vittima e l´autore del reato.
Ecco perchè è stato ritenuto infondato il secondo motivo del ricorso.
Si allega sentenza
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