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Con la sentenza n. 21726 dello scorso 6 settembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi sul rimborso delle spese effettuate dall'ex coniuge per visite mediche del figlio minore – ha statuito che "nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori".

Sul merito della vicenda si era pronunciata la Corte d'Appello di Ancona, la quale, rigettando la richiesta di un padre volta alla riduzione del proprio contributo per il mantenimento della prole, disponeva un aumento di Euro 200 mensili dell'assegno per il mantenimento per la figlia e condannava l'uomo al pagamento, a titolo di rimborso, della somma di Euro 3.112,99, pari al 50 per cento delle spese mediche documentate dall'ex moglie.

Contro siffatto decreto, proponeva ricorso per Cassazione il padre evidenziando come l'ex coniuge non aveva interesse a proporre la domanda concernente il pagamento delle spese mediche non rimborsate, in quanto, in relazione a tale aspetto, esisteva già titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Vercelli, che fra l'altro, poneva a carico del padre solo "..le spese mediche non corrisposte dal SSN rese necessarie per i figli, da concordare previamente con la madre, salvo urgenze". 

 La Cassazione non condivide i rilievi sollevati dal ricorrente.

Generalmente sono ritenute straordinarie le spese che restano fuori dall'importo erogato a titolo di mantenimento perché si tratta di esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.

In relazione alle spese mediche, sono ritenute ordinarie – ed, in quanto tali, rientranti nell'assegno di mantenimento – quelle compiute per l'acquisto dei medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali).

Sono da ritenersi straordinarie ma non necessitano del preventivo consenso tutte le spese mediche indifferibili ed urgenti, compiute sia presso strutture pubbliche che private, e le spese ortodontiche e oculistiche effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.

Tutte le altre spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concertate tra i coniugi: si tratta, in particolare, delle spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

 Ciò premesso, gli Ermellini precisano la portata di quanto disposto dal Tribunale di Vercelli, nella parte in cui prevedeva la necessità di un accordo fra i genitori per le spese mediche non riferibili al servizio di assistenza sanitaria: secondo la Cassazione siffatta statuizione implica la necessità di un intervento giudiziale che, a prescindere dall'accordo non raggiunto, verifichi la sussistenza o meno dell'obbligazione.

Sul punto, si evidenzia che non sussiste alcun obbligo di preventivo consenso per effettuare le spese straordinarie che, oltre a rilevarsi di interesse per il figlio, siano compatibili con i mezzi economici del genitore:"non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass. 16175 del 2015).

Pertanto se il coniuge non affidatario o non collocatario rifiuti di procedere al rimborso della spesa straordinaria non preventivamente concordata il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, valutando l'entità della spesa in relazione alla sua utilità e alle condizioni economiche dei genitori: in tal caso, quindi, "…dovrà, verificarsi in sede giudiziale, la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori".

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte – valutata la correttezza logica giuridica dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito nel compiere siffatto accertamento – rigetta il ricorso, confermando la condanna del padre al rimborso delle spese mediche straordinarie anticipate dall'ex moglie.