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Con la sentenza n. 402 dello scorso 12 febbraio, la II sezione del Tar Campania, sezione distaccata di Salerno ha confermato l'illegittimità di un'ordinanza con cui si intimava la demolizione di un soppalco chiuso, senza finestre o luci, adibito a deposito-ripostiglio e realizzato in assenza di valido titolo edilizio.

Si è difatti rilevato che "la costruzione di un soppalco rientra nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire, allorquando sia insuscettibile di incrementare la superficie dell'immobile, ossia allorquando lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile al soggiorno delle persone".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Scafati emanava una ordinanza con cui ingiungeva la demolizione di un soppalco realizzato all'interno di una autorimessa, irrogando al contempo la sanzione pecuniaria di € 500,00.

In particolare, veniva contestata al proprietario la realizzazione, in assenza di valido titolo edilizio, di un soppalco in ferro e legno, accessibile con una scala in ferro/legno di m 4,10 x 2,22 di dimensioni per un'altezza interna di m 1,52. 

 Ricorrendo al Tar, il proprietario impugnava il provvedimento amministrativo con cui si era ingiunta la demolizione del soppalco realizzato all'interno dell'autorimessa, deducendo sia la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento sia l'inapplicabilità del regime abilitativo del permesso di costruire, e, quindi, della sanzione demolitoria, essendo configurabile a guisa di mero deposito-ripostiglio.

Il Tar condivide tale ultima censura del ricorrente.

Il Collegio premette che l'ordinanza di demolizione ha natura di atto urgente dovuto e rigorosamente vincolato, non implicante valutazioni discrezionali, risolvendosi in meri accertamenti tecnici, fondato, cioè, su un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo del soggetto interessato; alla luce di tanto, l'ordinanza non richiede apporti partecipativi del soggetto interessato, il quale – nel caso di procedimenti repressivi, ove vi è la preventiva contestazione dell'abuso – viene, in ogni caso, posto in condizione di interloquire con l'amministrazione prima di ogni definitiva statuizione di rimozione d'ufficio delle opere abusive.

In relazione all'asserita necessità di un titolo edilizio, il Tar ricorda che, per giurisprudenza consolidata, la costruzione di un soppalco rientra nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire, allorquando sia insuscettibile di incrementare la superficie dell'immobile, ossia allorquando lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile al soggiorno delle persone.

Con specifico riferimento al caso di specie – sia dalla descrizione contenuta nell'ordinanza di demolizione e nel verbale di sopralluogo, sia dalla documentazione fotografica a corredo dell'esibita relazione tecnica di parte ricorrente – era palesemente evincibile come il soppalco contestato, per le relative caratteristiche dimensionali e strutturali, fosse configurabile a guisa di vano adibito a deposito-ripostiglio; inoltre, essendo chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, diventava assolutamente non fruibile al soggiorno delle persone.

Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e condanna il Comune alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.