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Riferimenti normativi: Art.2712 c.c.- art.2719 c.c. - D.Lgs.82/2005

Focus: Sms, e-mail e altri strumenti informatici sono entrati a far parte in maniera preponderante della nostra realtà tanto da assumere valore documentale probatorio utilizzabile in sede processuale. E' quanto ribadito con la recente sentenza della Corte di Cassazione n.19155 del 17/07/2019.

Principi generali: Gli sms e le e-mail costituiscono elementi di prova che rientrano nelle riproduzioni meccaniche citate dall'art.2712 c.c. Quest'ultimo prevede"che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche (CAD) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime". E, ancora, l'art. 2719 c.c. dispone che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Recente giurisprudenza e, da ultimo, la Corte di Cassazione riconoscono ai messaggi trasmessi con lo smartphone, noti come sms (short message service), il valore di piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.

Il caso esaminato dalla Corte Suprema scaturisce da un decreto ingiuntivo con cui la madre di un minore ha chiesto il rimborso all'ex convivente delle spese straordinarie sostenute, nell'interesse del figlio minore, per la retta mensile dell'asilo nido. La sua richiesta si è fondata su tre sms ricevuti dall'ex convivente, padre del minore, da cui si rileva l'adesione di quest'ultimo all'iscrizione del figlio all'asilo nido e l'impegno preso, nell'interesse del figlio, di accollarsi la metà della retta dovuta. Il padre ex convivente si è opposto al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti eccependo il disconoscimento degli sms ricevuti dalla ex compagna e ottenendo, così, la revoca del decreto ingiuntivo. 

La decisione dei giudici di prime cure è stata impugnata in appello conclusosi con il rigetto dell'opposizione al citato decreto ingiuntivo per tardiva e generica contestazione degli "sms". L'opponente ha impugnato la sentenza di secondo grado dinanzi alla Corte Suprema per l'errata applicazione degli artt. 2702 e 2712 c.c. Infatti, il Tribunale ha riconosciuto efficacia probatoria piena di scrittura privata, anziché indiziaria, a tre messaggi telefonici riprodotti meccanicamente e attribuiti all'opponente, quale presunto autore, pur essendo privi di sottoscrizione e del numero di cellulare del soggetto che li aveva inviati e del soggetto che li aveva ricevuti.

Principio di diritto: Di recente la Corte di Cassazione, con sentenza n.5523/2018, ha sostenuto, in relazione al documento informatico non sottoscritto con firma digitale, che "è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20, l'idoneità di ogni diverso documento informatico (come l'e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità." Come evidenziato nella sentenza della Suprema Corte n. 19155/1 del 17/07/2019 " lo short message service (SMS) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, ex art. 2712 c.c., e forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni".

Tuttavia l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni". Al riguardo, la Suprema Corte ha richiamato il proprio recentissimo orientamento secondo il quale lo " short message service ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti con la conseguenza che forma piena prova se colui contro il quale viene prodotto non contesti la conformità ai fatti o alle cose in esso contenute (Cass. 5141/2019) ".

In particolare, il disconoscimento delle risultanze derivanti da rappresentazione meccanica di fatti e di cose, inclusi i documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicitoIn conclusione, la generica contestazione del contenuto dello stesso non è sufficiente ma deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà dei fatti e quella riprodotta.