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Con la sentenza n. 2766/2021, la II sezione del Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, ha confermato la legittimità di un provvedimento con cui veniva disposto l'annullamento in autotutela dell'atto tacito di silenzio assenso formatosi sull'istanza di permesso per costruire per la sopraelevazione di un piano.

Il Collegio, dopo aver rilevato che l'unico intervento eseguito dopo anni consisteva nell'installazione di una impalcatura, ha specificato che "il pacifico mancato inizio dei lavori entro l'anno dalla formazione tacita del titolo abilitativo costituisce una causa espressa di decadenza del permesso di costruire, per impedire la quale, anche in presenza di un'ipotesi di forza maggiore – quale un contenzioso pendente -, il costruttore è sempre tenuto a chiedere la proroga del termine di inizio o fine dei lavori, antecedentemente alla scadenza dello stesso".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, proprietario di un fabbricato presentava un permesso di costruire per la sopraelevazione di un piano abitativo; a fronte dell'inerzia del Comune, si formava un titolo abilitativo tacito, ovvero il cosiddetto silenzio-assenso. 

 Successivamente il Comune adottava un provvedimento di diniego del permesso di costruire.

Adito il Tar dal proprietario, il Tar annullava il provvedimento di diniego, stante il decorso del termine di 100 giorni tra la data di presentazione della domanda di permesso di costruire (23.09.2014) e la data del diniego (17.07.2015).

In esecuzione alla predetta decisione, il Comune comunicava l'avvio di un procedimento di autotutela sul silenzio-assenso, per il mancato inizio dei lavori alla data del 20.11.2017, posto che risultava installata solo un'impalcatura esterna.

A seguito di rituale sopralluogo, si disponeva l'annullamento in autotutela dell'atto tacito di silenzio assenso sull'istanza di permesso per costruire per la sopraelevazione di un piano.

Ricorrendo al Tar, il proprietario censurava il prefato provvedimento di autotutela.

Il Tar conferma la legittimità del provvedimento impugnato.

 In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda che il mancato inizio dei lavori entro l'anno dalla formazione tacita del titolo abilitativo costituisce una causa espressa di decadenza del permesso di costruire, per impedire la quale, anche in presenza di un'ipotesi di forza maggiore – quale un contenzioso pendente - il costruttore è sempre tenuto a chiedere la proroga del termine di inizio o fine dei lavori, antecedentemente alla scadenza dello stesso.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio evidenzia come i lavori non erano iniziati entro l'anno dalla formazione tacita del titolo abilitativo, avvenuta alla scadenza dei 100 giorni decorrenti dal 23.09.2014, sicché – in assenza di richiesta di proroga – neanche l'ipotesi di forza maggiore costituita dal contenzioso pendente impediva il verificarsi di una causa espressa di decadenza del permesso di costruire.

Ne deriva che l'amministrazione ha correttamente adottato l'atto impugnato, essendo indiscusso il mancato inizio dei lavori alla data del 20.11.2017, posto che risultava installata solo un'impalcatura.

Alla luce di tanto, il Tar dichiara inammissibile il ricorso con compensazione delle spese per la natura formale della decisione.