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Riferimenti normativi: Art.1172 c.c.

Focus: Eventi naturali indipendenti dalla volontà umana, quali le precipitazioni meteoriche, possono provocare pericoli a persone e cose scaturenti dagli ammaloramenti strutturali di edifici condominiali. In caso di infiltrazioni di acqua piovana nell'appartamento di un condòmino e di inerzia della compagine condominiale a porvi rimedio, il condòmino danneggiato può ricorrere all'azione di danno temuto per rimuovere le cause di pericolo? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Salerno con la sentenza n.2814 del 16/08/2022.

Principi generali: L'azione di danno temuto è un'azione cautelare disciplinata dall'art.1172 c.c. con la quale si mira ad ottenere un provvedimento giudiziale provvisorio per tutelarsi da pericoli incombenti. La citata norma dispone che: << Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali>>. Trattandosi di un procedimento che si svolge in camera di consiglio (artt. 669-bis e seguenti c.p.c.), l'esperimento dell'azione in esame non è soggetto al tentativo di mediazione, ex D.Lgs.n.28/2010, né alla procedura di negoziazione assistita, ex D.L.n.132/2014. Il Tribunale di Salerno con la sentenza n.2814 del 16/08/2022 si è pronunciato su un caso di ricorso all'azione di danno temuto da parte di una coppia di condòmini il cui appartamento era stato danneggiato da infiltrazioni provenienti dalla terrazza sovrastante. 

Nel caso di specie, i coniugi proprietari di un appartamento in condomìnio si sono rivolti al Tribunale per ottenere tutela cautelare per le infiltrazioni d'acqua piovana causate alla propria abitazione (occupata dal figlio e dalla nuora) dalla terrazza soprastante, nonché dal cornicione del fabbricato condominiale.Tali beni erano tutti in pessime condizioni di manutenzione, come documentato dalla perizia giurata a firma del tecnico di parte. I fenomeni infiltrativi, come esposto nell'atto introduttivo del giudizio, perduravano da oltre otto mesi, con enormi disagi e danni all'alloggio e al mobilio in esso esistente, nonostante gli inviti e le diffide ad intervenire indirizzate al Condomìnio ed ai proprietari della terrazza soprastante, con raccomandate A/R. Quindi, a causa dell'inerzia dei diffidati ed in presenza del pericolo di un danno grave e prossimo all'abitazione ed ai beni in essa esistenti, nonché alle persone che la occupavano, essi chiedevano che il Tribunale, considerata l'urgenza, ordinasse ai diffidati, in solido, di provvedere all'immediata esecuzione delle opere indispensabili all'eliminazione dello stato di pericolo denunziato, con rivalsa dei danni e delle spese processuali. I resistenti, costituitosi in giudizio, contestavano la domanda attorea ed il giudice disponeva, di conseguenza, un accertamento tecnico d'ufficio. A seguito dei rilievi contenuti nella relazione tecnica veniva ordinato ai condòmini resistenti, in solido tra loro, di provvedere, entro sei mesi dalla notificazione dell'ordinanza, ad eliminare le cause delle infiltrazioni delle acque meteoriche, riscontrate dal CTU, mediante l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e pavimentazione della terrazza di loro esclusiva proprietà. Inoltre, veniva ordinato al resistente Condomìnio di eseguire, nello stesso lasso di tempo, i lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del cornicione condomìniale. Poiché i resistenti non avevano dato spontanea esecuzione al provvedimento giudiziale né assunto impegni a provvedervi, i ricorrenti, con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, chiamarono in giudizio il Condomìnio ed i proprietari coeredi della terrazza soprastante affinché fossero condannati ad eseguire le opere prescritte nell'ordinanza pregressa per eliminare i danni da infiltrazione, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali.

Il giudice monocratico, sulla base delle prove documentali offerte dai ricorrenti (perizia tecnica giurata e rilievi fotografici), confermate dall'accertamento tecnico di ufficio ha ritenuto che il pericolo denunciato era in grado di determinare un grave danno, oltre quello già prodotto. Nella perizia, in particolare, erano stati evidenziati il distacco di intonaci, notevoli e diffusi rigonfiamenti dei ferri di armatura del solaio di copertura con conseguente rottura del calcestruzzo e dei laterizi interposti ai travetti, oltre ad altri fenomeni di infiltrazione d'acqua piovana, di più lieve entità, nelle stanze dell'appartamento in prossimità del cornicione condominiale di raccolta delle acque piovane del sovrastante tetto inclinato. Di conseguenza, con provvedimento provvisorio cautelare ordinava ai resistenti di porre in essere tutte le opere necessarie ad eliminare il pericolo incombente. Infatti, il ritardo nel compimento delle opere aveva ulteriormente penalizzato gli attori che non hanno potuto godere, in maniera piena e soddisfacente, del proprio bene. Nel pieno rispetto dell'ordinanza cautelare, il condomìnio eseguiva esclusivamente i lavori per eliminare i danni provenienti dal cornicione del fabbricato condominiale e provvedeva, altresì, al ristoro dei danni per il ritardo nell'esecuzione dell'opera ed al pagamento delle spese legali. Non venivano eseguiti, invece, i lavori per riparare i danni di maggiore entità causati dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo, spettanti ai proprietari di quest'ultimo. Dalla relazione tecnica era emerso che i danni da infiltrazione erano stati causati dallo stato di precarietà e degrado del piano di calpestio del terrazzo soprastante. Inoltre, nell'atto di compravendita del terrazzo e nel regolamento condominiale era stato specificato che le opere di manutenzione del terrazzo di copertura sono a totale carico del proprietario esclusivo dello stesso. Di conseguenza, il giudice ha condannato al risarcimento del danno solo i proprietari del terrazzo, in solido, nei confronti del condòmino e non anche il condomìnio.