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Con la sentenza n. 5200 dello scorso 21 febbraio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – chiamate ad analizzare la condotta di un avvocato che, molti anni prima, si era appropriato dell'assegno emesso a favore di un suo assistito, non informandolo sull'esito della lite – ha confermato la sanzione disciplinare inflittagli, escludendo che fosse intervenuta la prescrizione posto che "se l'avvocato si appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell'ordine, non decorre la prescrizione di cui all'art. 51 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933".

Sul merito della questione aveva statuito, inizialmente, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli che infliggeva ad un legale la sanzione disciplinare della sospensione per mesi quattro dall'esercizio dell'attività professionale, perché, in violazione delle norme del codice deontologico, si era appropriato – falsificando su un assegno la firma del proprio assistito – della somma di euro 3.200, e comunque perché non aveva informato il cliente circa la definizione del giudizio.

In particolare, nell'anno 2001 l'assistito aveva conferito mandato all'avvocato affinché intraprendesse un'azione legale nei confronti del responsabile di un sinistro stradale in cui era stata danneggiata la propria autovettura; nel corso degli anni aveva richiesto al proprio legale notizie del procedimento civile intrapreso, ma gli veniva sempre riferito che il giudizio era in corso per le note lungaggini processuali; solo nel 2010 il cliente apprendeva che il giudizio era stato definito con sentenza nel 2003, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario. 

Nel corso dell'istruttoria era inoltre emerso – e mai contestato dal legale – che l'assegno in questione, era stato "negoziato in circolarità" in data 21 ottobre 2005 ed accreditato per l'intero sul conto corrente intestato all'avvocato, sicché doveva escludersi che fosse intervenuta alcuna ripartizione di somme tra avvocato e parte assistita.

Il Consiglio Nazionale Forense confermava l'addebito, valorizzando – oltre ai numerosi elementi emersi nel corso dell'istruttoria – anche l'esito, sfavorevole per l'avvocato, del giudizio promosso dall'assistito volto ad accertare l'illegittima negoziazione del titolo da parte della banca.

Il legale, ricorrendo in Cassazione – oltre a dolersi per il travisamento di alcune prove, rilevando come i fatti emersi nel corso del giudizio non fossero indicativi dell'addebito contestato – eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare.

In particolare si deduceva che, fronte di un illecito consistente nell'incasso abusivo di un assegno bancario negoziato il 21 ottobre 2005 - l'azione disciplinare era stata avviata dopo oltre cinque anni: secondo il ricorrente la condotta contestata, consistendo nel trafugamento di somme destinate al proprio cliente mediante l'apposizione della firma apocrifa di costui e a sua insaputa, avrebbe avuto natura appropriativa ed istantanea.

Le Sezioni Unite non condividono la tesi del ricorrente, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente escluso il carattere istantaneo della condotta addebitata al professionista e rigettato l'eccezione di prescrizione.

Gli Ermellini evidenziano, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 51 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, l'azione disciplinare nei confronti dell'avvocato si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal giorno di realizzazione dell'illecito, ovvero, se questo consiste in una condotta protratta, definibile in termini penalistici permanente o continuata, dalla data di cessazione della condotta stessa. 

 Con specifico riferimento all'ipotesi in cui l'avvocato trattenga del denaro di proprietà del suo cliente, la giurisprudenza (Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13379) ha chiarito come la condotta del professionista, nel caso in esame, presenti i connotati tipici della continuità della violazione deontologica, per tale sua natura destinata a protrarsi fino alla restituzione delle somme che il medesimo avrebbe dovuto mettere a disposizione del cliente.

Ne deriva che, contrariamente all'assunto del ricorrente, la norma deontologica contestata non può essere interpretata nel senso della irrilevanza del successivo indebito trattenimento del denaro incassato: difatti, la condotta appropriativa posta in essere dall'avvocato non si è esaurita nell'incasso dell'assegno destinato al proprio cliente, ma si è accompagnata ad una mancata messa a disposizione delle somme riscosse, realizzata attraverso l'omessa informazione circa la definizione del processo civile in esito del quale l'assegno era stato emesso dalla controparte soccombente in quel giudizio.

La Corte pronuncia, quindi, il principio di diritto secondo cui qualora l'avvocato si appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell'ordine, non decorre la prescrizione di cui all'art. 51 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933.

In ultima istanza, la Suprema Corte avalla la ricostruzione operata dai giudici di merito, in quanto argomentata con motivazione coerente e congrua, priva di mende logiche e giuridiche.

La Cassazione rigetta il ricorso e la sentenza di merito viene dunque confermata.