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Con l'ordinanza n. 16735 depositata lo scorso 6 agosto, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una domanda di addebito, ha confermato la legittimità della decisione del giudice di merito che, sulla base delle dichiarazioni rese nel giudizio da un detective privato, aveva addebitato la separazione all'uomo.

Respingendo l'appello proposto da quest'ultimo – che eccepiva l'impossibilità di addebitare la separazione sulla base di uno scarno rapporto informativo che non poteva costituire prova, neppure se confermato dall'investigatore che l'aveva redatto – la Corte ha precisato che se una parte eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, diventa suo onere provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Potenza, chiamato a pronunciarsi su una separazione tra coniugi con richiesta di addebito, dichiarava la separazione dei coniugi addebitandola al marito, così rigettando la domanda di mantenimento proposta da quest'ultimo nei confronti della moglie. 

A sostegno della pronuncia di addebito, venivano valorizzate le dichiarazioni rese nel giudizio da un detective che, incaricato dalla moglie di indagare sulle frequenti uscite del marito, aveva richiamato il proprio rapporto informativo in merito alla frequentazione di una donna da parte dell'uomo, con la quale egli aveva intrattenuto un rapporto "confidenziale", reputato dalla moglie sintomatico del comportamento "infedele" del coniuge.

La Corte di Appello di Potenza confermava integralmente le statuizioni del Tribunale.

Ricorrendo in Cassazione, il marito denunciava violazione degli articoli 143 e 151 primo e secondo comma c.p.c., in quanto erroneamente la Corte territoriale gli aveva addebitato la separazione sulla base di uno scarno rapporto informativo che non poteva costituire prova, neppure se confermato dall'investigatore che l'aveva redatto.

La Cassazione non condivide le difese formulate dal ricorrente.

La Cassazione precisa che, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; tuttavia, se l'altra parte eccepisca l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, diventa suo onere provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. 

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la sentenza impugnata abbia ritenuto provata l'infedeltà del ricorrente sulla base della testimonianza dell'investigatore privato, la cui relazione è stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena, vieppiù perché i fatti narrati non erano stati contestati dal marito.

Sotto altro aspetto quest'ultimo, pur contrastando la domanda di addebito, non aveva minimamente assolto all'onere su lui incombente, non fornendo alcuna prova circa la preesistenza di una crisi matrimoniale al tradimento posto in essere.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.