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Con l'ordinanza n. 17170 dello scorso 14 agosto, la I sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto la domanda di un uomo che voleva rendere efficace nella Repubblica Italiana una sentenza di divorzio pronunciata dalla Corte Suprema di Teheran, escludendo che quella sentenza – pronunciata in un ordinamento ove si consente al marito di divorziare dalla moglie senza che costei ne possa «paralizzare» la volontà – fosse contraria all'ordine pubblico.

Si è difatti specificato che "nel procedere al riconoscimento interno delle sentenze straniere, è esclusa ogni possibilità di sottoporre il provvedimento straniero ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito né di correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio da una pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Bari con la quale si ordinava all'ufficiale dello Stato civile di Bari la cancellazione della trascrizione dai relativi registri della sentenza di divorzio pronunciata tra una coppia di coniugi dalla Corte Suprema di Teheran.

Ad avviso della Corte barese, quella sentenza non poteva trovare riconoscimento e diretta efficacia nell'ordinamento interno: i giudici, sottolineando la circostanza per cui in Iran il marito ha la possibilità di divorziare senza che la moglie possa paralizzare la volontà del consorte, evidenziavano come la summenzionata pronuncia iraniana contrastava con i limiti derivanti dall'ordine pubblico e con i principi fondamentali del nostro ordinamento. 

Ad avviso della Corte, quindi, quella sentenza violava i principi di parità coniugale e tra i sessi, sancendo una fattispecie di divorzio che, per il suo carattere unilaterale ed arbitrario, non si discosta dall'istituto del ripudio, già oggetto di giudiziale repulsa per contrasto con l'ordinamento interno ed internazionale.

Il marito, ricorrendo in Cassazione, denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14, 15 e 16, nonché 31, 64 e 67 della legge n. 218/95 oltre che degli artt. 1133 e 1143 del codice civile iraniano.

A tal fine eccepiva come la Corte, piuttosto che accertare l'eventuale contrarietà di quella sentenza all'ordine pubblico, così come imposto dall'art. 64, comma 1, lett. g), della legge 218/95, aveva esteso la propria cognizione alla normativa iraniana, senza previamente prestare la dovuta attenzione a fatti di decisiva rilevanza emersi nel corso del processo che, oltre ad attestare l'assoluta parità tra le parti sul terreno processuale, avevano reso inconfutabile l'irrimediabile disfacimento della comunione familiare.

La Cassazione condivide le doglianze sollevate.

Gli Ermellini premettono come, nel procedere al riconoscimento interno delle sentenze straniere, il giudice deve mantenersi fedelmente aderente al dettato normativo dell'art. 64, comma 1, lett. g), della legge 218/1995, secondo cui il riconoscimento della sentenza straniera non può avere luogo se le sue disposizioni producono «effetti contrari all'ordine pubblico»: il giudice, quindi, deve unicamente valutare gli "effetti" della decisione nel nostro ordinamento e non la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana, non essendo consentita un'indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto. 

 Di contro, l'ordinanza impugnata effettua un giudizio che non ha propriamente ad oggetto gli effetti dell'atto, ma ne sindaca più apertamente il contenuto: la Corte di Appello, infatti, procede ad una lettura di merito della vicenda, tanto da sottolineare che la fattispecie divorzile nell'ordinamento iraniano, per il suo carattere unilaterale ed arbitrario, non si discosta dall'istituto del ripudio.

Da ultimo la Cassazione precisa che l'ordine pubblico, nell'attuale fase storico-sociale, si identifica nel complesso dei valori discendenti dalla Costituzione e dalle fonti internazionali e sovranazionali dettati a tutela dei diritti fondamentali per il modo in cui essi si attuano attraverso il diritto vivente.

Ne deriva che non può costituire ostacolo al riconoscimento dell'efficacia interna della sentenza straniera il fatto che essa applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto a più norme interne benché imperative o inderogabili: se così fosse, infatti, le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all'applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, cancellando la diversità tra sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato.

Anche sotto questa angolazione l'ordinanza è censurabile, per aver espressamente ritenuto che il divorzio iraniano – consentendo al marito di divorziare dalla moglie senza che costei ne possa «paralizzare» la volontà – realizza un modello giuridico inconciliabile con le regole inderogabili e fondamentali immanenti ai più importanti istituti giuridici nazionali: così ragionando, tuttavia, la decisione impugnata fa propria una convinzione in materia di ordine pubblico che non trova più riscontro nel diritto vivente.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Bari che, in altra composizione, provvederà alla liquidazione delle spese.