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Si torna a parlare di responsabilità della scuola per danni subiti dagli alunni durante le ore scolastiche. Questa volta il Tribunale di Rieti con sentenza del 25 luglio 2019 si è occupato di un infortunio occorso a uno studente durante l'ora di scienze motorie, mentre era in corso la lezione di lancio con il peso. L'organo giudicante ha affermato che, con riferimento ad attività potenzialmente pericolose, come il lancio del peso, la scuola deve predisporre misure di sicurezza e organizzative adeguate alla peculiarità dell'attività scolastica e all'inesperienza degli allievi, in modo da evitare incidenti. In mancanza, la scuola sarà responsabile del danno subito per non aver adempiuto all'obbligo di vigilanza idonea a impedire il fatto.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Tribunale.

I fatti di causa.

Gli attori, genitori esercenti la potestà dell'alunno di minore età, hanno chiamato in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal figlio a scuola. In buona sostanza, è accaduto che, durante l'ora di scienze motorie, mentre era in corso una lezione di lancio con il peso, un altro studente, eseguendo un lancio, ha colpito il figlio degli attori. In conseguenza di tale evento, quest'ultimo ha subito un intervento. 

I genitori dell'alunno danneggiato ritengono che la responsabilità è da imputarsi al docente e alla scuola: «il primo, per non aver adeguatamente vigilato sull'alunno e sull'intera classe, il secondo per non aver predisposto nello spazio esterno, in cui si svolgeva l'attività motoria al momento dell'accaduto, le adeguate tutele che un'attività rischiosa come l'esercizio del getto del peso avrebbe richiesto, specie qualora posta in essere da minori inesperti».

Il Ministero, costituitosi in giudizio, si è opposto a tale richiesta, non ritenendo, tra l'altro, provato il nesso eziologico tra la condotta dolosa o colposa del docente o della scuola e l'evento lesivo verificatosi.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico del Tribunale.

La decisione del Tribunale.

Il Giudice di merito, innanzitutto, fa rilevare che ai sensi dell'art. 2048 c.c. l'insegnante si presume che abbia omesso il rispetto dell'obbligo di vigilanza, «qualora un minore subisca un danno nel periodo di tempo in cui è affidato all'istituto scolastico». Per superare tale presunzione di responsabilità, occorre dimostrare che:

  • l'insegnante non è stato in grado di intervenire per correggere o reprimere l'evento dannoso dopo il suo inizio causale;
  • la scuola ha adottato tutte«le misure disciplinari o organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto».

Da tanto emerge che, nel giudizio risarcitorio, il danneggiato non ha l'onere di provare la causa del danno, in quanto «è onere dell'insegnante - o dell'amministrazione dalla quale questi dipenda - per andare esente da responsabilità, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea a impedire il fatto» (Cass. n. 10042/2006 ; n. 2575; Cass. n. 9337/2016). 

Premesso questo, il Tribunale passa a esaminare il caso di specie e in particolare l'attività di lancio del peso. Il Giudice di merito sostiene che essa è un'attività potenzialmente pericolosa che necessita di misure di sicurezza e organizzative idonee a prevenire infortuni derivanti dal lancio di oggetti pesanti e atti ad offendere. Orbene, nella questione in esame, né il luogo di svolgimento dell'attività, né le misure nel concreto predisposte, sono risultate corrispondenti agli standard di sicurezza necessari per evitare l'insorgere di situazioni di pericolo. Nella fattispecie, infatti, malgrado la peculiarità dell'attività esercitata e l'inesperienza degli allievi:

  • l'amministrazione scolastica non risulta abbia dotato il campo sportivo di segnaletica e indicazioni di sicurezza tali da costituire punti di riferimento certi in merito alla distanza di sicurezza da tenere nelle varie fasi di svolgimento dell'attività;
  • la scuola non ha garantito un controllo efficace sull'attività, già di per sé pericolosa, aumentando il personale di vigilanza;
  • l'insegnante non ha fornito tutte le informazioni necessarie a preparare gli studenti in merito alle posizioni di sicurezza da occupare, né ha ammonito gli studenti dall'astenersi dall'abbandonare dette posizioni.

Tali mancanze indicano una carenza di controllo e di organizzazione idonea ad evitare l'insorgere di sinistri.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, Il Tribunale, ritenendo provata la responsabilità del Ministero ai sensi e per gli effetti dell'art. 2048 c.c., nei limiti suddetti, ha accolto la domanda degli attori.