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 Con sentenza n.00078/2022 (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con riferimento alla domanda di annullamento dell'esito di valutazione dell'esame di maturità, ha affermato che "il difetto di verbalizzazione (...) non comporta l'inesistenza dell'atto amministrativo, dato che la determinazione volitiva dell'organo è ben distinta dalla sua proiezione formale, confermandosi, così, la distinzione tra atto deliberato e sua verbalizzazione".

Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del giudice amministrativo.

I fatti di causa

La ricorrente, studentessa della V classe di Liceo, ha chiesto:

  1. l'annullamento della scheda di valutazione, riportante il risultato finale dalla stessa conseguito all'esito dell'esame di maturità ed il punteggio relativo alla prova d'esame;
  2. nonché il "riesercizio del giudizio valutativo", ritenendo di poter ottenere l'attribuzione di un punteggio integrativo di 5 punti.

A sostegno delle sue ragioni la ricorrente ha addotto due motivi.

    In primo luogo a parere della ricorrente l'atto è carente di motivazione, in quanto la verbalizzazione sullo svolgimento della prova di esame orale, sostenuto dalla stessa, sarebbe priva di elementi valutativi e di supporto motivazionale. E questo sarebbe dimostrato dal raffronto tra la votazione attribuita in sede d'esame e la media dei voti conseguiti nel secondo quadrimestre e nell'ultimo quadrimestre.

    In secondo luogo la valutazione sarebbe viziata da violazione e falsa applicazione dell'art.18 co.6 dell'ordinanza ministeriale n.52 del 3 marzo 2021 (secondo il quale l'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato deve essere contestuale alla data del colloquio stesso). E ciò in considerazione della circostanza che la data riportata sulla scheda di verbalizzazione dell'esame sarebbe successiva di tre giorni rispetto alla data di svolgimento dell'esame, con la conseguente illegittimità della valutazione della prova.  

     Inoltre secondo la ricorrente, l'uso delle griglie di valutazione, predisposte dal Ministero riportanti solo l'attribuzione di un punteggio numerico, non sarebbe sufficiente ai fini dell'integrazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art.3 della legge n. 241/1990.

    Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

    La decisione del TAR.

Quanto alla carenza di motivazione, il giudice amministrativo ha constatato che l'ordinanza ministeriale n.53/2021, nel definire l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, ha previsto la sostituzione delle prove d'esame di cui all'art.17 D.lgs. n.62/2017 con un colloquio, avente la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente e la cui articolazione è indicata nel successivo art.18. A norma del comma 6 del succitato articolo "La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato B." Tale griglia di valutazione individua cinque indicatori con relativi livelli, descrittori e punteggi, di modo che dalla lettura dei descrittori sia possibile conoscere la motivazione che sorregge l'attribuzione del corrispondente punteggio. Conseguentemente, a parere del Tar, "è evidente che la descritta griglia di valutazione sia autosufficiente a rendere chiaro l'iter logico seguito dalla Commissione per la valutazione con punteggio numerico" e che "il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art.3 della legge n. 241 del 1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio" (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. II, 2 agosto 2021, n. 5658).  

 Pertanto il Tar ha ritenuto corretto l'operato delle amministrazioni resistenti in quanto, quand'anche la ricorrente avesse conseguito una migliore valutazione con riferimento al credito scolastico, la Commissione non avrebbe potuto esprimere ulteriori ragioni rispetto a quelle riportate nella griglia, a supporto della valutazione della prova d'esame. Infatti la fase della valutazione della prova d'esame è una fase diversa ed autonoma rispetto a quella della valutazione del credito scolastico. Dette fasi, invero, si basano su presupposti diversi, pur essendo complessivamente funzionali all'attribuzione del punteggio finale.

Quanto alla violazione dell'art.8 co.6 Ordinanza ministeriale, a norma del quale l'attribuzione del punteggio del colloquio debba avvenire "nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato", il Tar ha evidenziato che l'eventuale vizio descritto dalla ricorrente è inidoneo a inficiare la validità del provvedimento conclusivo, in quanto nell'adozione degli atti degli organi collegiali, la volontà viene manifestata mediante formalità che possono differire dall'atto scritto, ad es. per votazione e proclamazione. Successivamente si procede alla verbalizzazione della deliberazione adottata, che quindi riproduce un atto già di per sé valido ed efficace, con la conseguenza che il suo difetto"non comporta l'inesistenza dell'atto amministrativo". La norma invocata dalla ricorrente, tra l'altro, fa riferimento all'attribuzione giorno per giorno della votazione e non anche alla sua verbalizzazione con contestuale sottoscrizione della scheda di valutazione, che può avvenire in certi casi, anche nella seduta successiva a quella in cui si è perfezionata la deliberazione adottata.

Alla luce di tali considerazioni, il Tar ha ritenuto il ricorso non fondato e non meritevole di accoglimento.