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L'acquisto da parte della scuola del pacchetto turistico, comprendente i trasferimenti in autobus e la sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione, in occasione di un viaggio di istruzione, non fa venir meno le tutele previste a favore dei viaggiatori, quali gli studenti e gli insegnanti accompagnatori, per il solo fatto che detto acquisto è stato fatto dall'istituto scolastico senza fini di lucro per i propri iscritti. E ciò in considerazione del fatto che viaggiatore è «chi è autorizzato a usufruire del servizio turistico, anche se non ha personalmente stipulato il contratto». Ne consegue che eventuali danni subiti dagli studenti o dagli insegnanti o accompagnatori nel corso del viaggio di istruzione a causa di eventi imputabili all'inesatto o mancato adempimento da parte dell'organizzatore dovranno da quest'ultimo essere risarciti.

Questo è quanto ha statuito il Tribunale di Brescia, con sentenza del 23 ottobre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta ai Giudici di merito.

I fatti d causa.

Le appellanti sono rispettivamente insegnanti, accompagnatrici e alunne dell'Istituto scolastico che ha acquistato, in occasione di un viaggio di istruzione, il pacchetto turistico, comprendente alloggio e trasporto. In particolare, per la gita e per i trasferimenti, detto pacchetto prevedeva l'utilizzo di due autobus. È accaduto che sulla via di ritorno, è stata fatta una sosta e ignoti ladri hanno forzato i portelloni di carico dei predetti autobus, che si trovavano incustoditi in un'area di parcheggio della stazione ferroviaria, sottraendo numerosi bagagli (valigie, zaini, borsette). Le appellanti hanno agito dinanzi al Giudice di Pace per chiedere la condanna della società organizzatrice e venditrice del pacchetto di viaggio al risarcimento del danno patrimoniale dalle stesse sofferto.

In primo grado, si è costituita la su indicata società che ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il vettore e il rigetto della domanda proposta nei propri confronti. A suo dire, «essa avrebbe correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte con la vendita di un pacchetto di servizi e non sarebbe responsabile del servizio di trasporto fornito dal vettore [...], sul quale incombeva l'obbligo di custodia dei bagagli al momento del furto».


Inoltre, secondo la convenuta la sua responsabilità sarebbe esclusa perché l'evento dannoso sarebbe dipeso dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile.

Le domande delle appellanti non sono state accolte dal Giudice di pace e così il caso è giunto dinanzi al Tribunale.

Ripercorriamo il suo iter logico-giuridico.

La decisione del Tribunale.

Le appellanti, innanzitutto, lamentano il fatto che ai fini della valutazione di responsabilità dell'agenzia di viaggi appellata, il giudice di primo grado ha omesso di qualificare il contratto intercorso tra l'istituto scolastico e l'agenzia, come vendita di pacchetto turistico. Questa omissione ha impedito di valutare in modo preminente il ruolo dell'appellata nella vicenda e di considerare i partecipanti alla gita scolastica quali veri fruitori del pacchetto turistico. Tali valutazioni avrebbero evidenziato la responsabilità dell'organizzatore e venditore secondo le previsioni degli artt. 93 e 95 Codice del consumo - ratione temporis applicabili -, anche per il fatto dei prestatori di servizi dei quali si avvalgono, e dunque anche per il fatto del vettore.

Dello stesso avviso è il Tribunale.

Secondo quest'ultimo, infatti, il caso di specie rientra nell'ambito dei contratti di vendita di pacchetti turistici. Tale qualificazione non viene meno neanche se si considera che l'acquisto del pacchetto in questione è stato fatto dalla scuola e non dalle appellanti. E ciò in quanto per consumatore (ossia per viaggiatore secondo la disciplina attualmente vigente del codice del turismo e della novella introdotta del D.Lgs. n. 62/2018 che ha recepito la direttiva UE/2015/2302) si intende qualunque persona che fruisce del servizio in oggetto anche se non è il contraente principale e se quest'ultimo, come nella questione in esame l'istituto scolastico, si sia impegnato ad acquistare il pacchetto turistico senza remunerazione o senza fine di lucro per i propri studenti. 

Chiarito questo, a parere dei giudici di secondo grado, alla fattispecie in oggetto trovano attuazione tutte le tutele del consumatore di cui al codice del consumo (artt. 82-100) ratione temporis applicabili; tutele queste che non vengono meno neanche se si volesse ritenere attuabile la nuova disciplina applicabile alle questioni concernenti i pacchetti turistici. E ciò in considerazione del fatto che dette tutele non state abrogate dalla nuova normativa, anzi sono state confermate, sviluppate e ampliate «in conformità con le direttive comunitarie (tra l'altro esplicitando che le tutele si applicano al viaggiatore, ossia a chi è autorizzato a usufruire del servizio turistico, anche se non abbia personalmente stipulato il contratto)». In forza di tali tutele, l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico sono oggettivamente tenuti a rispondere dei danni patiti dal viaggiatore per fatto del terzo del quale si avvale, indipendentemente da propria colpa in eligendo o in vigilando. E tanto in virtù della mera assunzione del rischio.

D'altro canto, secondo il Tribunale, il fatto doloso del terzo, ove pure costituisca illecito penale, come il furto o la rapina, non è considerato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, avuto riguardo alle particolarità dei singoli casi, come un evento imprevedibile tale da escludere la responsabilità dell'obbligato. Con l'ovvia conseguenza che l'agenzia viaggi per liberarsi da responsabilità deve fornirne la prova liberatoria. In mancanza, sarà tenuta al risarcimento dei danni subiti dai viaggiatori. Circostanza, questa, ad avviso del giudice di secondo grado, verificatasi nel caso di specie.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tribunale ha accolto l'appello in riforma della sentenza impugnata.