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 Riferimenti normativi: Art.38 c.c.

Focus: E' valido l'avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta anche in seguito alla sua estinzione?

Principi generali: In generale le associazioni, che sono enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, si distinguono in riconosciute e non riconosciute. In particolare, in caso di associazione riconosciuta l'ente è dotato di personalità giuridica ed ha, perciò, un patrimonio distinto rispetto a quello dei singoli associati. L'associazione non riconosciuta, invece, non dispone di personalità giuridica e gode di autonomia patrimoniale imperfetta, di conseguenza le vicende dell'organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone fisiche che ne fanno parte. L'associazione non riconosciuta ha un patrimonio denominato fondo comune costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati mediante tali contributi e da tutti gli altri beni pervenuti all'associazione (art.38 c.c.). Il patrimonio non può essere diviso sino a quando l'ente è in vita e i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione sono responsabili personalmente e solidalmente con l'ente degli obblighi o di eventuali debiti contratti con i terzi, indipendentemente dal fatto che siano titolari di cariche sociali. Ciò premesso, le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) non riconosciute sono organizzazioni di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune: la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.

La costituzione di tali associazioni non prevede particolari oneri di forma; non è richiesto l'atto pubblico (rimanendo priva di personalità giuridica), né l'atto scritto. Comunque, la registrazione presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate dell'atto costitutivo e dello statuto permette all'associazione non riconosciuta di beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali o dei finanziamenti previsti dalla legge e dalla normativa tributaria a favore degli enti no-profit. Per quanto concerne la denominazione, anche le associazioni non riconosciute sono titolari del diritto al nome. L'associazione non può avere uno scopo lucrativo, ma può esercitare un'attività economica, anche nella forma di impresa, purché non preveda la distribuzione degli utili tra gli associati; gli utili devono essere destinati al raggiungimento dei suoi fini che costituiscono l'attività economica, a seconda che essa sia svolta in via principale o accessoria. L'attività economica, infine, può essere svolta anche tramite la partecipazione ad una società o altro Ente. Come già detto, è prevista una responsabilità solidale e personale degli associati che concretamente svolgono attività negoziale per conto dell'associazione, e ciò risponde ad un'esigenza di tutela dei terzi/creditori che entrano in contatto con l'associazione stessa, ciò in quanto la mancanza di ogni forma di controllo e di pubblicità impedisce agli stessi di verificarne l'effettiva consistenza patrimoniale (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12473/2015). La suddetta responsabilità, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ. nn.16344/08; 19486/2009; 20485/13; 12473/2015), si applica anche ai debiti di natura tributaria. Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione con l'ordinanza n. 899 del 13 gennaio 2022

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento per imposte IRES, IRAP ed IVA, relative agli anni 2008 e 2009, nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta, estinta sin dal 14 dicembre 2010. La notifica era stata effettuata al cessato rappresentante legale dell'associazione estinta. Gli atti notificati sono stati impugnati dall'interessato il cui ricorso è stato accolto sia dalla Commissione Tributaria Provinciale che dalla Commissione Tributaria Regionale. Entrambe hanno confermato che l'estinzione dell'associazione sportiva non riconosciuta in epoca anteriore alla notifica degli atti impositivi escludesse la responsabilità personale del legale rappresentante. L'Agenzia delle Entrate, conseguentemente, ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ufficio affermando il principio che "lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (c.d. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio (Cass., Sez. 2^, 21 maggio 2018, n. 12528; Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2018, n. 30606; Cass. Sez: 5^, 20 giugno 2019, n. 16549;Cass., Sez. 1^, 5 giugno 2020, n. 10768; Cass., Sez. 1^, 2 luglio 2021, n. 18792)". Pertanto, l'associazione continua ad essere rappresentata in giudizio, attivamente e passivamente, dai precedenti titolari degli organi esponenziali operanti in regime di prorogatio (Cass., Sez. 3^, 10 marzo 2009, n. 5738). Infatti, " il rappresentante legale della Asd che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione prima dell'estinzione, risponde personalmente anche per gli atti che producono i loro effetti dopo lo scioglimento dell'associazione, quindi sia per i debiti d'imposta, che derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, che per le sanzioni pecuniarie e per il tributo non corrisposto (Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2018, n. 25650; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2020, n. 4747; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14280; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2021, n. 22113)". In conclusione, la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante ex art. 38 cod. civ., anche per le obbligazioni tributarie, sopravvive all'estinzione dell'ente rappresentato.