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La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento (Ord. n. 20410 dep. l'1 agosto 2018) è tornata ad analizzare la fattispecie relativa alla prova della tempestività della notifica dell'atto (nel caso di specie un ricorso tributario di appello) a fronte del mancato deposito da parte del ricorrente della ricevuta di spedizione dello stesso.

Il caso prospettato ai giudici era relativo al ricorso proposto da parte dell'erario avverso la sentenza della CTR della Sicilia che appunto, a fronte del mancato deposito in atti della ricevuta di spedizione del ricorso in appello, lo aveva dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 53, comma 2 e 22 - D.Lgs. n. 546/1992.

A seguito del ricorso proposto dall'A.F. per la cassazione della sentenza, i giudici con ordinanza interlocutoria, disponevano l'acquisizione dei fascicoli di merito dai quali, in base alla documentazione in atti, si desumeva che l'.A.F. non aveva provveduto a depositare, all'atto della sua costituzione nel giudizio di appello, la ricevuta di spedizione a mezzo raccomandata postale dell'atto di appello, ma soltanto l'avviso di ricevimento della raccomandata postale con la quale era stato notificato e dal quale si evinceva esclusivamente la data di ricezione dell'atto di appello dell'Ufficio (oltre il termine lungo rationes temporis applicabile) e non invece la data di spedizione la cui prova "surrogatoria" offerta dall'A.F. consisteva in una distinta-elenco delle raccomandate redatta dalla stessa amministrazione finanziaria e presentata all'ufficio postale.

Nell'ordinanza in evidenza i giudici danno atto che in base all'orientamento della Cassazione, consolidatosi anche a seguito di pronunce a Sezioni Unite (sent. nn. 13452 e n. 13453 del 2017), con riguardo alla notificazione dell'appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale: 

 A. "il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante, che si avvalga per la per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario(o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)";

B. "non costituisce motivo d'inammissibilità̀del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ilfatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché̀ nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità̀ della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può̀ essere superata, ai fini della tempestività̀ della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza".

I giudici osservano quindi che in assenza dell'attestazione da parte dell'Ufficio postale non ha esito positivo la c.d. "prova di resistenza" evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle sopra citate pronunce, in base alla quale l'inammissibilità̀ non può̀ essere dichiarata "se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall'agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l'atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all'ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario" (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495 del 2017), precisando inoltre che per superare tale prova non è utile la distinta-elenco delle raccomandate redatta dall'amministrazione finanziaria e presentata all'ufficio postaleperché̀ documento su cui non risulta apposto il timbro a secco di accettazione dell'ufficio postale.

In conclusione la Suprema Corte rigetta il ricorso per cassazione dell'Ufficio, confermando la sentenza di appello con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per la tardività non esistendo in atti dei precedenti giudizi alcun documento idoneo a provare la tempestiva spedizione dell'atto di appello.