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Inquadramento normativo: Art. 844 c.c., Art. 659 c.p.

Le immissioni: L'art. 844 c.c. stabilisce che "il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi". È evidente che laddove tali immissioni superino la normale tollerabilità, sarà possibile agire in giudizio per tutelarsi.

Focus: La tollerabilità o meno di un'immissione va valutata caso per caso, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto delle "condizioni dei luoghi", e quindi, tra l'altro, della loro concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera; il limite di tollerabilità delle immissioni, pertanto, non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti (Cass. civ. n. 6136/2018).

Casistica: Ad esempio nel caso di una stradella, utilizzata per gli spostamenti dei mezzi agricoli, in comproprietà di più soggetti su cui il passaggio di automobili è stato incrementato dall'apertura di una struttura ricettiva da parte di uno dei comproprietari, le immissioni di rumore derivanti da questo più intenso uso della cosa comune non sono state ritenute intollerabili. E ciò in considerazione del fatto che, nella specie:

  • tale uso della cosa comune non ha determinato nè la privazione del compossesso in favore degli altri proprietari della stradella, nè un aggravamento o una limitazione nel relativo esercizio;
  • l'incremento del passaggio ha interessato un numero di dieci automobili che non è stato reputato intollerabile, soprattutto perché è stato dimostrato che la medesima stradella i) è percorsa per raggiungere altre strutture ricettive, ii) è percorsa dai mezzi agricoli, che cagionano più intense immissioni sonore e nocive. (Cass. civ., n. 22908/2015).

Responsabilità: Per i danni derivanti dalle immissioni che superano la normale tollerabilità risponde il proprietario dell'immobile da cui tali immissione traggono origine. Se tale immobile è stato concesso in locazione, rispondono:

  • il conduttore e il proprietario, locatore dell'immobile, solo se quest'ultimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso (Cass. civ., n. 11125/2015);
  • solo il conduttore, ove il proprietario non abbia avuto alcuna possibilità concreta di controllo sulla situazione (Cass. 1 aprile 2010, n. 8006);
  • il proprietario dell'immobile, facente parte di un condominio, di cui è condomino, quando abbia locato la propria unità abitativa ad un terzo. In questo caso, il proprietario risponde nei confronti degli altri condomini delle ripetute violazioni al regolamento condominiale consumate dal proprio conduttore qualora non dimostri di avere adottato, in relazione alle circostanze, le misure idonee [...] a far cessare gli abusi, ponendo in essere iniziative che possono arrivare fino alla richiesta di anticipata cessazione del rapporto di locazione (Cass. civ., n. 11383/2006). (Cass. civ. n. 15767/2018).

Domanda di cessazione delle immissioni: I terzi che hanno subito un danno dalle immissioni che superano la normale tollerabilità possono proporre domanda di cessazione delle immissioni. In questi casi, tuttavia, tale domanda non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli decidere di:

  • ordinare la rimozione della causa da cui traggono origine le immissioni;
  • adottare tutte le misure inibitorie implicanti l'attuazione di accorgimenti che evitino il ripetersi della situazione pregiudizievole (cfr. Cass. civ. n. 887/2011; Cass. civ., n. 3547/1977, Cass. civ., n. 20553/2017).

Immissioni sonore che costituiscono reato: Le immissioni sonore possono sfociare in reato quando il loro abuso disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici. Si tratta, in buona sostanza, del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro. Se tali immissioni sono causate da chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità, l'ammenda applicata sarà da centotre euro a cinquecentosedici euro.

Casistica: Ai fini dell'integrazione del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, è necessario che le immissioni sonore superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l'attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate. Elemento essenziale di questo tipo di reato è l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l'effettivo disturbo arrecato alle stesse (Cass. penale, n. 246/2008, Cass. penale, n. 40329/2014).