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Con l'ordinanza del 3 novembre 2022, n. 524, il tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha fatto il punto su alcune questioni processuali in materia di opposizione al provvedimento che non ammette la parte al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo amministrativo.

La prima questione trattata è stata quella concernente il valore da attribuire al silenzio serbato dal collegio in ordine all'ammissione provvisoria disposta in via anticipata dalla Commissione di cui all'art. 14 c.p.a., silenzio. Tale silenzio, secondo quanto si legge nell'ordinanza, deve essere inteso (mutuando una locuzione utilizzata nel diritto amministrativo sostanziale) come silenzio-assenso.

Afferma, infatti, il TAR Calabria nell'ordinanza in commento che" qualora, in sede di decisione, il collegio nulla disponga, l'ammissione al patrocinio disposta in via anticipata e provvisoria dalla Commissione, si deve intendere tacitamente confermata, atteso che spetta al giudice procedente il compito di assicurare, in via definitiva, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti e di negarlo allorché i presupposti non sussistano". 

La seconda questione trattata dal TAR, ha riguardato la forma che deve assumere l'atto d'impugnazione, qualora la decisione del giudice amministrativo di non ammettere la parte al patrocinio a spese dello Stato, non sia stata preventivamente deliberata dalla commissione per l'ammissione anticipata di cui al già citato art. 14 c.p.a. e sia contenuta in una sentenza immediata, emessa ai sensi dell'art. 60, c.p.a.

In tal caso, secondo il TAR Calabria, "la decisione, in ragione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, può essere impugnata dalla parte cui il beneficio sia stato negato con il ricorso previsto dall'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115."

Quanto al rito applicabile all'impugnazione, nell'ordinanza si legge che "nel processo amministrativo, il procedimento da seguire nel caso in cui la parte, cui sia stato negato il beneficio del gratuito patrocinio, abbia presentato ricorso ai sensi ell'art. 99 D.P.R. 115/02, è quello ordinario con trattazione in udienza pubblica, secondo la regola generale di cui all'art. 87 c.p.a., e previa notificazione del ricorso all'amministrazione finanziaria. 

La notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria è dunque un'adempimento indispensabile ai fini della procedibilità del ricorso, tuttavia, il TAR ha ritenuto che, stante la frammentarietà e la lacunosità della normativa in materia di opposizione al provvedimento di diniego del giudice amministrativo, nonché la mancanza di giurisprudenza in materia, l'errore della parte che abbia depositato il ricorso senza prima notificarlo all'amministrazione finanziaria, debba ritenersi scusabile.

Infine, quanto alla problematica concernente il dovere di astensione dei componenti del collegio nel giudizio di opposizione, l'ordinanza del TAR Calabria ha escluso la sussistenza di tale dovere. 

Si legge, infatti, nell'ordinanza che "in assenza di una specifica norma sul punto e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale sui giudizi bifasici, i componenti del collegio che hanno deliberato sull'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non sono obbligati ad astenersi dal giudizio di opposizione, atteso che solo quest'ultimo - ossia quello di opposizione - ha natura pienamente contenziosa sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio.