Tar

Il ricorso con cui viene impugnato un provvedimento emesso da un'amministrazione dello Stato dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa va notificato presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'organo giurisdizionale innanzi al quale è incardinata la causa. In mancanza, il ricorso va dichiarato inammissibile. Inammissibilità, questa, che si determinerà anche ove l'atto introduttivo sia stato notificato direttamente alla pubblica amministrazione a mezzo pec e non all'Avvocatura dello Stato.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Lazio, con sentenza n. 13839 del 21 dicembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della difesa ha disposto la perdita del grado militare all'esito del procedimento disciplinare. È accaduto che l'impugnazione è stata notificata via pec al Ministero della difesa e non all'Avvocatura dello Stato. Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato dal Tar inammissibile. 

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar

Innanzitutto appare opportuno far rilevare che:

  • l'art. 11, R.D . n. 1611 del 30/10/1933, stabilisce che tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni innanzi citate vanno eseguite presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità;
  • l'art. 144 c.p.c. stabilisce che le notificazioni degli atti di cui sono destinatarie le amministrazioni statali vanno effettuate nelle osservanza delle norme dettate dalle leggi speciali, ossia ai sensi del su menzionato art. 11 e quindi presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Solo al di fuori di queste ipotesi, le notificazioni si fanno direttamente presso l'amministrazione destinataria.

Ciò premesso e tornando al caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio instaurato dal ricorrente ha ad oggetto il provvedimento emesso dal Ministero della difesa con cui è stata disposta la perdita del grado militare all'esito del procedimento disciplinare. È evidente che si tratta di un atto che rientra tra quelli di cui alla disposizione dettata dall'art. 11 su indicato. Ne consegue che esso avrebbe dovuto essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita. Nella fattispecie in esame, invece, il ricorrente ha provveduto a notificare l'impugnazione via pec al solo Ministero della difesa. L'omessa notificazione all'Avvocatura, secondo il Tar, è causa della declaratoria di inammissibilità del ricorso. Un'inammissibilità, questa, che si evince sia dalla normativa innanzi citata che dal pacifico orientamento giurisprudenziale in punto richiamato dai Giudici amministrativi, secondo cui la mancata notificazione del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede l'organo giurisdizionale innanzi al quale è incardinata la causa, e la notificazione alla sola amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato, rendono inammissibile il ricorso stesso (ex multis T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 04/09/2020, n. 1831; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 13/08/2020, n. 1421).