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Riferimenti normativi: Art. 59 L.n.69/2009 - Art.103 L.n.388/2000.

Focus: La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Ordinanza n.16457 del 30/07/2020, si è recentemente pronunciata in merito al riparto di giurisdizione in un caso di revoca di bonus fiscale di un finanziamento pubblico.

Principi generali: Il bonus fiscale a cui si riferisce la citata ordinanza rientra nelle disposizioni introdotte dall'art.103 della Legge n.388/2000. La norma ha previsto l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche al finanziamento di progetti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione, mediante la concessione di un credito di imposta non rimborsabile, utilizzabile in una o più soluzioni entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. 

Il caso, giunto all'esame della Suprema Corte, è scaturito dalla revoca di finanziamenti pubblici richiesti da due imprese. In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico, su istanza di Unicredit s.p.a. nella qualità di gestore dell'istruttoria, aveva revocato le agevolazioni concesse alle imprese ricorrenti. Dal provvedimento di revoca era emersa, infatti, a seguito di verifiche istruttorie, l'inammissibilità del progetto per il quale erano state richieste le agevolazioni, essendo risultate le spese, esposte in domanda di prenotazione e ritenute ammissibili, inferiori ai limiti minimi previsti rispetto al costo totale del progetto. Entrambe le imprese avevano impugnato il provvedimento di revoca dinanzi al T.A.R. che con sentenza dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

Una delle due imprese aveva impugnato detta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato che l'annullava rinviando la causa al giudice di primo grado. L'altra impresa, invece, aveva proposto appello dinanzi al Tribunale ordinario di Brescia. Quest'ultimo ha sollevato conflitto di giurisdizione, proponendo d'ufficio ricorso per regolamento di giurisdizione, affinché in materia fosse dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò ai sensi dell'art. 59 della L.n.69/2009, il quale, al primo comma, dispone che: "Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica, altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo".

E' stato osservato, a tal proposito, dal giudice remittente che la giurisdizione è del giudice amministrativo in quanto l'impresa aggiudicataria è titolare di un interesse legittimo considerato che "la concessione dell'agevolazione è subordinata ad una valutazione comparativa fra gli interessati ed alla formulazione di un'apposita graduatoria fra possibili beneficiari"A tale conclusione si è giunti tenendo conto della diversa tutela giurisdizionale tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. In particolare, è stato precisato che è devoluta la giurisdizione al giudice ordinario quando "la controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo", e, quindi, nei casi in cui l'amministrazione abbia ritenuto che il beneficiario sia decaduto dalla fruizione del contributo per la mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione. La controversia, invece, è devoluta al giudice amministrativo quando essa riguarda una posizione di interesse legittimo. Ciò si verifica quando la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia annullato il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità o l'abbia revocato per contrasto originario con l'interesse pubblico (Cass. n. 24064/2019; n. 3166/2019; n. 18241/2018). Nel caso di specie la revoca dell'agevolazione è stata disposta per un vizio originario relativo all'ammissibilità del progettoInfatti, l'originaria erogazione non discendeva direttamente dalla legge, ma presupponeva il potere della pubblica amministrazione, attribuito dall'art. 103 della L. n. 388/2000, di riconoscere l'agevolazione all'esito di una valutazione comparativa tra gli interessati e sulla base della formulazione di un'apposita graduatoria tra possibili beneficiari. Pertanto, nel caso esaminato, il soggetto finanziato vantava, rispetto all'erogazione dell'agevolazione, una posizione di interesse legittimo fino alla revoca della stessa per un vizio originario del provvedimento di erogazione.