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 La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 31 maggio 2022, n. 17686, ha chiarito in quali casi il magistrato può revocare l'ammissione al gratuito patrocinio.

In particolare, l'articolo 136, co. 2 del d.p.r. n. 115 del 2002 stabilisce che la revoca interviene se risulta l'insussistenza dei presupposti dal punto di vista reddituale o se l'ammesso al beneficio agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave.

L'ordinanza n. 17686 del 31 maggio 2022, ha ricordato che il legislatore, con sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2009, ha stabilito che, la valutazione dei requisiti della non manifesta infondatezza, debba avvenire sia ex ante che ex post. 

 L'ordinanza del 2009, chiarisce ancora che  le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa, devono essere valutate sia nella fase iniziale che ex post,  a seguito del giudizio,  se risulta provato che la persona ha agito o resistito con mala fede o colpa grave.

Di recente è emerso un altro caso conseguenza di una fattispecie in cui, dalla sintetica motivazione del provvedimento, sembra emergere che l'intervenuta revoca fosse giustificata dalla carenza dei requisiti iniziali dei mezzi di prova, al momento della richiesta al Consiglio dell'Ordine, mezzi di prova insufficienti, a prescindere dal dolo o colpa grave o della manifesta infondatezza della pretesa.


La Cassazione, pone in risalto che "secondo il recente orientamento di questa Corte, costituisce motivo di revoca dell'ammissione anche la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa (Cass. n. 27203/2020; Cass. n. 20002/2020)". La Corte ha accolto la doglianza, cassando l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Macerata in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La Suprema Corte ha inoltre sottolineato la mancanza nel provvedimento impugnato dell'esito del giudizio, mentre nel ricorso iniziale si precisa l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio.