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Riferimenti normativi: L. n.190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) - legge di bilancio 2019 n.145/2018

Focus: La legge di bilancio 2019, con le modifiche apportate all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015, ha introdotto importanti novità circa i requisiti e i limiti del regime forfettario dei titolari di partita Iva i cui beneficiari sono tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professione.

Principi generali: Il nuovo modello impositivo prevede l'applicazione di due regimi fiscali: 1) il regime forfettario, in funzione dall' 1 gennaio 2019, riservato a tutti coloro che nell'anno precedente (2018) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, indicati nelle dichiarazioni fiscali, per un importo non superiore a € 65.000. In tal caso si applica un'imposta sostitutiva proporzionale del 15% (ridotta al 5% se l'attività è una start up e per le partite Iva con regime dei minimi per chi non ha superato i cinque anni di attività ed è ancora sotto i 35 anni di età). Il limite di € 65.000, in caso di svolgimento di più attività, indipendentemente dall'attività esercitata, è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate. 2) Il regime analitico, in funzione dal 2020, riservato ai contribuenti che nell'anno precedente (2019) hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65.000 euro ma inferiori a 100.000 euro. Esso prevede un'imposta sostitutiva proporzionale del 20% per lo scaglione di reddito compreso tra € 65.001 e 100.000, ma non l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica stabilita attualmente dal legislatore per tutti i contribuenti titolari di partita Iva in regime forfettario. Se, invece, i ricavi o compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro ricadono nel regime ordinario delle partite Iva confluendo nel reddito imponibile del titolare sottoposto ad Irpef e tassato con l'aliquota marginale. 

Tra i requisiti di accesso al regime forfettario dal 2019 è stato eliminato il limite di € 5.000 relativo alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche assunti per esecuzione di progetti; il limite di € 30.000 relativo alla reddito da lavoro dipendente percepito; il limite di € 20.000 relativo al costo per beni strumentali.

Coefficienti di calcolo e determinazione del reddito imponibile: Con il regime forfettario, a differenza del sistema impositivo progressivo sul reddito delle persone fisiche ad aliquote crescenti, il reddito di un titolare di partita Iva non è sottoposto ad Irpef o addizionali regionali e comunali e ad Irap, ma viene tassato sulla base di un indice di redditività. Quest'ultimo cambia in base al tipo di attività svolta dal contribuente, contraddistinta dal codice ATECO. Per effetto della nuova manovra finanziaria sono stati aboliti i limiti posti per fruire del sistema fiscale agevolato quando vengono esercitate contemporaneamente più attività contraddistinte da differenti codici. In tal caso, se ad esempio la persona fisica esercita contestualmente un'attività di lavoro autonomo e un'attività di impresa, si sommano ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate la cui somma non deve superare il limite di € 65.000. Il compenso su cui applicare i coefficienti di redditività previsti per le diverse tipologie di attività è determinato secondo il regime di cassa (Circ. n.11/E/2017), al netto dei contributi previdenziali obbligatori.

Casi di esclusione: L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n.9 del 10 aprile 2019, ha fornito indicazioni sulle modalità di applicazione del regime forfettario alla luce delle modifiche apportate con la legge di bilancio 2019 e chiarito alcuni dubbi interpretativi circa l'applicazione dello stesso, rinviando, per le parti non oggetto di esame nella stessa, ai chiarimenti forniti dalla Circolare n.10/E del 4 aprile 2016. 

Essa ha precisato che dall' 1 gennaio 2019 sono esclusi dall'accesso al nuovo regime agevolato i titolari di partita Iva esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno contemporaneamente partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari (causa ostativa anche precedentemente); i titolari di partita Iva che hanno il controllo diretto o indiretto di s.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche, direttamente o indirettamente, connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario. Per evitare che la tale regime fiscale agevolato porti all'aumento del fenomeno di false partite Iva, sono stati stabiliti specifici divieti tra cui quello di percepire compensi da datori di lavoro dipendente o assimilati negli anni precedenti. Disapplicazione per legge: Non è prevista la cessazione del regime in corso di anno. Ai sensi del comma 71 della L.n.190/2014 il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54 o si verifica una delle cause ostative previste dal comma 57. Qualora vengano meno i requisiti di accesso allo stesso nel corso dell'anno, a differenza di quanto accade per altri regimi fiscali, non si dovranno versare imposte integrative.

Disapplicazione a seguito di accertamento: il regime forfetario, ai sensi del comma 74, cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno la condizione di cui al comma 54 ovvero si verifica una delle cause ostative indicate al comma 57. Pertanto, qualora un accertamento relativo all'anno di imposta 2019 diventa definitivo nel 2024, il regime forfetario si considererà cessato già a decorrere dal 2020. In ogni caso, la detta disposizione normativa non deroga ai termini dell'art.43 del D.P.R.n.600/73.