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Inquadramento normativo: Art. 21 Cost., Art. 595 c.p.

Recensioni su internet: L'art. 21 Cost. stabilisce che "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". In buona sostanza si tratta del diritto di manifestazione del pensiero di cui ciascuno di noi è titolare. Espressione di tale diritto è quello di critica e le recensioni (anche pubblicate su internet, consistenti nel giudizio espresso su un ristorante, su un personaggio pubblico, su un libro ecc.) rappresentano, a loro volta, un'espressione del diritto di critica.

Legittimità delle recensioni: Le recensioni perché siano legittime devono essere espresse in modo corretto, ossia devono

  • riguardare un argomento di interesse pubblico;
  • rispettare i limiti dell'obiettività e della correttezza della forma espressiva;
  • rispettare la veridicità dell'informazione.

Tali limiti sono necessari in quanto con la recensione (e quindi con l'esercizio del diritto di critica) si può esprimere un giudizio anche negativo incidente su altri diritti dell'individuo o dell'impresa, costituzionalmente garantiti, quali il diritto all'immagine ed alla reputazione altrui (Tribunale di Genova, sentenza del 25 marzo 2013).

Casistica: Secondo la giurisprudenza, il diritto di critica, e quindi la recensione che ne è espressione, non deve essere sacrificato ogniqualvolta il suo esercizio leda la reputazione altrui. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche.


 Ne consegue, pertanto, che deve essere ritenuta legittima quella recensione, espressione del diritto di critica, che, pur presentando una capacità lesiva della reputazione altrui:

  • sia strumentalmente collegata alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira;
  • non si risolva in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.

(Cass. n. 4545/2012, Cass. n. 12420/08, Tribunale Milano, sentenza del 25 giugno 2018).

È evidente che laddove si intenda esprimere un giudizio su un libro, su un locale o su un presonaggio pubblico, sarà necessario che tale giudizio sia il frutto di un proprio ragionamento elaborato:

  • in relazione a quanto effettivamente letto o constatato nel locale o
  • in conseguenza alle azioni realmente poste in essere dal personaggo pubblico.

Recensione illegittima: Qualora vengano travalicati i limiti suindicati, si rischia di ledere il diritto all'immagine e alla reputazione altrui, incorrendo nel reato di diffamazione. A tal riguardo, si fa rilevare che il codice penale stabilisce che "chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità [...] la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro".

Focus: Con riferimento al reato di diffamazione, la Suprema Corte ha [...] precisato che si deve presumere sussistente il requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito Internet, per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti qual è il caso del giornale telematico (Cass. pen. n. 16262 del 2008, Tribunale di Genova, sentenza del 25 marzo 2013).

Casistica: Affinché una recensione pubblicata su internet non sfoci in una lesione gratuita della reputazione altrui e quindi nel reato di diffamazione, non è consentito:

  • ascrivere qualità mai realmente constatate ad un determinato libro o locale o
  • ascrivere ad un personaggio pubblico comportamenti mai da quest'ultimo tenuti,

per poi esporli a critica come se quelle qualità o quei comportamenti fossero effettivamente riferibili a quel libro/locale o a quel personaggio. Ove ciò accadesse, la recensione sarebbe illegittima e configurerebbe il reato di diffamazione (Cass. n. 40930/13, Tribunale di Genova, sentenza del 25 marzo 2013). Unitamente all'autore della recensione diffamatoria, risponde anche il sito internet su cui è pubblicata. E ciò quando il predetto sito non è solo mero intermediario di dati ed informazioni, ma agisce quale erogatore di un servizio integrato e, in particolare, quale soggetto che, anche per il tramite delle informazioni offerte dai "recensori" e di rielaborazione delle stesse offre consigli affidabili di veri utenti e una vasta gamma di opzioni di funzioni con utili link. In questo caso, infatti, il sito ha l'obbligo di prevenire la lesione della reputazione altrui attraverso l'esame delle recensioni postate dagli utenti ed escludere quelle apertamente diffamatorie (che fanno uso di forme oggettivamente incivili) ovvero quelle che non offrono la minima "garanzia" di veridicità (nel senso di rispondenza delle opinioni espresse e dei fatti narrati ad esperienza effettivamente vissuta) (Tribunale Venezia, ordinanza del 24 febbraio 2015).