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Con ordinanza n.22816/2022 del 20/07/2022 la Corte di Cassazione 5° sez. civile, ha affrontato il tema della prova della notifica della cartella esattoriale al fine di stabilire se nel caso in cui parte contribuente disconosca la conformità di copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento all'originale sia necessaria la produzione dell'originale.

(fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo i presupposti logico-giuridici che hanno determinato la decisione dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

La commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria comunicata alla contribuente su varie cartelle di pagamento ritenendo che l'agente per la riscossione, rimasto contumace in primo grado, avesse fornito in appello la prova della regolare notificazione delle cartelle prodromiche all'iscrizione ipotecaria conformemente a quanto disposto dall'art.58 d.lgs 546/92.

Conseguentemente la contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando in particolare la violazione e falsa applicazione degli articoli 2719 codice civile e 112 cod.proc.civ. in quanto la commissione tributaria regionale non avrebbe rilevato il disconoscimento della parte contribuente delle copie degli atti del procedimento di notificazione prodotte da controparte le quali non sarebbero conformi all'originale; con la conseguenza che la commissione tributaria regionale avrebbe deciso la causa senza disporre la verificazione previa acquisizione degli originali.  

 La decisione della Corte di Cassazione

Sul punto i giudici di legittimità hanno ricordato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale

  • "in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica" (ex multis Cass.n. 20769/21);
  • inoltre "In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni" (da ultimo Cass.n. 1324/22).

Tra l'altro "laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso" (tra le altre, Cass.n. 23426/20). 

 Nel caso di specie la Suprema Corte ha rilevato che la ricorrente si è limitata ad affermare che nel giudizio di appello è stato proposto 'espresso e specifico' disconoscimento di conformità all'originale, ma non ha indicato né l'esatto momento e l'atto del giudizio di gravame nel quale è stato effettuato il disconoscimento, né quali siano i profili di specifica difformità in ordine ai quali il giudice del merito avrebbe dovuto operare la verificazione.

Da tali omissioni discende, secondo la Corte, l'impossibilità di individuare nella decisione impugnata una vera e propria omissione di pronuncia.

Trattasi, piuttosto, di un rigetto implicito dell'eccezione di disconoscimento perfettamente conforme alla disciplina summenzionata che prevede:

  • la non necessità di produzione in originale della cartella,
  • l'esigenza di specifico disconoscimento recante l'indicazione delle puntuali circostanze di difformità oggetto di contestazione,
  • il potere-dovere del giudice di valutare, anche presuntivamente, il quadro probatorio complessivo così da ritenere comunque raggiunta la prova della regolarità della notificazione pur senza operare verificazione alcuna.

Alla luce di questi motivi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.